venerdì 25 marzo 2011

Obbligatoria dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

La offerta deve quindi contenere a pena di esclusione una specifica e precisa informazione circa l'effettivo assolvimento di tutte le formalità connesse all'assunzione di lavoratori disabili



Osserva in proposito il Collegio che l'art. 17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 prevede che le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi gare per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche Amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. Al riguardo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha costantemente rilevato che la dichiarazione di cui all'art. 17, della L. 12 marzo 1999 n. 68, in materia di tutela dei disabili, costituisce requisito di partecipazione alla gara; ne consegue che la omissione di detta dichiarazione costituisce causa di esclusione per la forza cogente propria della legge (Consiglio Stato, sez. V, 21 maggio 2010, n. 3213) e la sua sussistenza deve essere esplicitamente dichiarata anche qualora il soggetto non sia tenuto al rispetto delle norme o sia in regola con le norme stesse.

In tema di partecipazione ad una gara per l'affidamento di un appalto pubblico, la “ratio” e la finalità dell'art. 17, della L. n. 68 del 1999, non sono solo quelle di garantire la P.A. nella conclusione del contratto, da stipularsi con una impresa che abbia osservato ed osservi la normativa sul diritto al lavoro dei disabili, ma anche quella di imporre il rispetto di essa: dette finalità possono essere perseguite, da una parte, verificando l'assenza di pregresse violazioni della disciplina e, per il futuro, verificandone la completa osservanza sulla base dell'assetto organizzativo che, in termini di risorse umane, con riferimento alle prestazioni oggetto di gara, il soggetto aggiudicatario voglia darsi.

Dette considerazioni escludono anche che la Commissione di gara, possa al riguardo utilizzare il potere di richiedere chiarimenti ed integrazioni, non solo perché ciò costituirebbe violazione dei principi di concorrenza e par condicio che presidiano la materia degli appalti pubblici, ma soprattutto perché si dovrebbe richiedere all'Amministrazione di verificare, in mancanza della dichiarazione, se l'impresa occupi un numero di lavoratori tali da esentarla dall'assunzione dei disabili, il che non solo non è conforme alla lettera dell'art. 17, della L. n. 68 del 1999 ma è anche contrario a principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa di cui agli artt. 97, comma 1, della Costituzione e 1, della L. 7 agosto 1990 n. 241 (Consiglio Stato, sez. V, 24 gennaio 2007, n. 256).


Tratto dalla decisione numero 1792 del 24 marzo 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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