venerdì 25 marzo 2011

La commissione di gara deve essere nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte

Va inoltre respinta la terza censura di illegittima costituzione della Commissione di gara, prima del termine per la presentazione delle offerte in violazione di quanto stabilito dall'art. 84 co. 10 D.Lgs. n. 163/2006

La nomina della commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, è posta a presidio dell’imparzialità della procedura di gara, onde evitare possibili collusioni tra commissari e concorrenti ed è espressione dei più generali principi di imparzialità e di trasparenza, ritenuto applicabile anche in materia di affidamento delle concessioni (T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 23/09/2009, n. 651).

In considerazione del suo carattere , il Collegio ritiene che siffatta violazione possa costituire vizio dell'intera procedura di gara solo se la nomina anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte sia in concreto suscettibile di incidere sulla indipendenza dei commissari e sugli elementi discrezionali delle loro valutazioni.

Nella specie durante l’intera procedura di gara non è emersa alcuna incompatibilità dei commissari nominati e l’aggiudicazione è intervenuta con la determinante applicazione di un criterio vincolato (punteggio per il criterio economico)

Tratto dalla decisione numero 1784 del 24 marzo 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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