Sotto tali profili il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente. L'annullamento del provvedimento di esclusione comporta l'annullamento, altresì, di tutti gli atti successivi, eventualmente adottati.
Quanto alla domanda di risarcimento , ritiene il Collegio che l’annullamento dell’atto di esclusione, importando il ripristino della situazione giuridica soggettiva della ricorrente, costituisca integrale soddisfazione della pretesa della parte ricorrente con conseguente superamento dell’interesse fatto valere con la pretesa di risarcimento danni
Tratto dalla sentenza numero 2350 del 15 marzo 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
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