un'associazione sindacale, rappresentativa di una categoria, non può tutelare la posizione di alcuni appartenenti alla medesima categoria in contrasto con la posizione di altri soggetti rappresentati, potendo la medesima difendere soltanto le posizioni comuni a tutti membri della categoria o, quanto meno, di alcuni componenti allorché non sussista contrasto nelle rispettive posizioni:è infatti compito precipuo delle richiamate associazioni comporre gli eventuali conflitti d'interesse che possano insorgere all'interno della categoria
è inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione della lex specialis posto che l’impresa ricorrente non ha presentato alcuna offerta e quindi si è autoesclusa dall'ulteriore corso della procedura, nonostante che le prescrizioni di gara non ne impedissero la partecipazione alla gara né rendessero impossibile la presentazione dell'offerta.
Tratto dalla sentenza numero 490 del 12 marzo 2011 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce
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