domenica 13 marzo 2011

Doppi requisiti per gli Intermediari finanziari garanti negli appalti

Cauzione provvisoria – figura del fideiussore – ammissione Società di Intermediazione Finanziari – obbligatori due requisiti - iscrizione nell'elenco speciale cui all'art. 107 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385 – autorizzazione ex il d.p.r. 30 marzo 2004, n. 115 – obbligatoria esclusione in mancanza di tali requisiti da parte del garante (iscrizione all’106 del d.lgs. 385 )

Anche in una procedura di project financing, la società di intermediazione finanziaria garante deve possedere il doppio requisito: iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 107 d.lgs. 385/93 e autorizzata ai sensi del dpr 115/2004



La questione della iscrizione della Garante s.p.a. nell’elenco speciale degli intermediari finanziari è già stata recentemente affrontata dalla Sezione con sentenza n. 643 del 2 febbraio 2011, in cui è chiaramente dato atto che «a seguito di istruttoria presso la Banca d’Italia (nota prot. 322485/10 del 23 aprile 2010), è emerso che […] la Garante s.p.a. […] risultava iscritta solo nell’elenco generale degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del d.lgs. 385 del 1990, mentre non è mai stata iscritta nell’elenco speciale di cui al successivo articolo 107».

La circostanza che la Garante s.p.a. non sia mai stata iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 d.lgs. 385/93 è dirimente, costituendo tale iscrizione condizione necessaria, ai sensi di legge (art. 75, co. 3, d.lgs. 163/06), perché gli intermediari finanziari non bancari possano prestare cauzione provvisoria sotto forma fideiussoria.

Ne consegue che l’ATI Controinteressata s.r.l. – Controinteressata 2 s.r.l. non poteva essere ammessa alla successiva fase della procedura di project financing, il che vizia di invalidità derivata gli atti susseguenti e consequenziali tesi alla scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, compresa la stessa procedura negoziata che nella competizione col soggetto promotore, in definitiva, si sostanziava.

tratto dalla sentenza numero 1409 del 10 marzo 2011 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

Esiste la possibilità per gli intermediari non bancari di prestare cauzione solo ove iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d. lgs. n. 385/1993, occorrendo all'uopo anche una specifica autorizzazione dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui  il d.p.r. 30 marzo 2004, n. 115, (che disciplina, in oggi, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione, affidato al Ministero dell'economia e delle finanze)

in presenza di una fideiussione bancaria inefficace nei confronti della stazione appaltante, l’impresa andava esclusa per omessa presentazione di una valida cauzione provvisoria

tratto dalla sentenza numero 643 del 2 febbraio 2011  pronunciata dal Tar Campania, Napoli

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