venerdì 11 marzo 2011

La “gravità della colpa” del ricorrente, induce il giudice a rifiutare l’istanza per il risarcimento del danno

Il provvedimento illegittimo de quo può pertanto considerarsi produttivo di un pregiudizio di tipo non patrimoniale alla reputazione dell’odierno ricorrente.

Tuttavia la domanda risarcitoria azionata dal Ricorrente con il presente ricorso non può trovare accoglimento, potendosi conseguentemente prescindere dall’esame della eccezione preliminare, formulata da parte resistente, di prescrizione dell’azione risarcitoria


Invero, l’odierno ricorrente ha concorso ai sensi dell’art. 1227, comma 1 c.c. a cagionare il danno lamentato, poiché il comportamento da lui tenuto in data 27.3.1983 e stigmatizzato dalla sentenza del Pretore di Barletta ha dato causa alle maldicenze nei suoi confronti. Il giudice penale ha, infatti, accertato la sussistenza del fatto di cui al capo di imputazione sub B e conseguentemente ha applicato al Ricorrente una sanzione sostitutiva in luogo della pena irrogata di giorni venti di reclusione.

Pertanto alla stregua della previsione normativa di cui all’art. 1227, comma 1 c.c., che peraltro costituisce oggetto di una eccezione rilevabile d’ufficio dal giudice (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10 novembre 2009, n. 23734), la “gravità della colpa” del Ricorrente è tale da escludere in toto la risarcibilità di qualsiasi pregiudizio dallo stesso patito


tratto dalla  sentenza numero 420 del 10 marzo 2011 pronunciata dal Tar Puglia, Bari

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