giovedì 17 febbraio 2011

Se le norme di gara non sono chiare, non vi può essere escussione della polizza provvisoria

Il tar accoglie il  ricorso, nella parte relativa ai provvedimenti assunti dall’I.N.A.I.L. concernenti la segnalazione all’Autorità di Vigilanza e l’escussione della cauzione, con conseguente annullamento degli stessi

la segnalazione all’Autorità di Vigilanza e l’incameramento della cauzione, previsti dall’art. 48, primo comma, del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono disposti qualora non sia fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione all’offerta.

Nel caso in esame non sussistono i presupposti indicati dalla norma suddetta, poiché dagli atti di causa emerge che la ricorrente, a seguito del sorteggio ex art. 48 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, ha prodotto gli attestati comprovanti gli interventi formativi effettuati nell’ultimo quadriennio (2006/2009), afferenti la tematica del Lotto n. 2 dello sviluppo relazionale.

Gli interventi indicati, tuttavia, non sarebbero risultati, secondo la valutazione effettuata dalla Stazione appaltante, idonei a soddisfare il requisito richiesto.

Dei sette dichiarati, infatti, soltanto il settimo presenterebbe le caratteristiche richieste, laddove il modulo 3 dello stesso indica l’erogazione dei filoni informativi “comunicazione interpersonale e stili di influenzamento nelle relazioni organizzative; gestione nei conflitti e negoziazione; parlare in pubblico; presentazione e persuasione”; mentre gli altri interventi indicati non avrebbero le caratteristiche richieste, concernenti la tematica dello “sviluppo relazionale” da comprovare.

L’apprezzamento negativo della stazione appaltante integra un giudizio sui contenuti e sulle finalità specifiche di ciascuna iniziativa formativa che viene motivamente contestato dalla ricorrente, senza che peraltro sussistano dubbi sull’effettivo svolgimento degli interventi dichiarati.

Ne deriva che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l’escussione della cauzione e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza, in quanto la tesi dell’Amministrazione appare opinabile per essere fondata su non chiarissime prescrizioni del capitolato d’oneri, sicchè non risulta inconfutabilmente accertata la carenza di un requisito di partecipazione, mentre non è revocabile in dubbio che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione trovino riscontro nella documentazione prodotta.



Tratto da Tar Lazio, Roma con la sentenza numero 1508 del 17 febbraio 2011

Nessun commento:

Posta un commento