Per evitare l’escussione della cauzione provvisoria, esiste la norma di cui all’articolo 141 del codice del contratti che così recita:
<<Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.>>
E’ noto che la capacità economico finanziaria costituisce requisito indispensabile di partecipazione alle gare per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi e non può ragionevolmente ammettersi che le ditte partecipanti ne siano prive, poiché ciò contrasterebbe con i principi costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, rendendo inammissibilmente l’Amministrazione appaltante arbitra dell’aggiudicazione senza alcuna possibilità di controllo da parte degli stessi partecipanti e mettendo evidentemente a rischio l‘esecuzione dell’appalto per l’eventuale inidoneità della ditta aggiudicatrice
Nel caso in esame, l’Impresa ricorrente ha dichiarato di essere carente del requisito inerente la capacità economico-finanziaria, invocando, nel contempo la possibilità offerta dall’art. 41 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che avrebbe consentito di provare altrimenti la propria capacità economica e lamentando che la stazione appaltante non abbia svolto un’attività istruttoria volta ad acquisire chiarimenti in ordine alle giustificazioni presentate (terzo motivo di ricorso).
Osserva il Collegio che sarebbe stato onere del concorrente impossibilitato a presentare la documentazione attestante il requisito richiesto dal bando, indicare i “giustificati motivi” dell’impedimento e, nel contempo, allegare “qualsiasi altro documento” idoneo a dimostrare la propria capacità economico-finanziaria; ove infatti si fosse avvalso della facoltà prevista dal comma terzo del citato articolo 41 – la cui applicabilità non è certo esclusa dal suo mancato richiamo da parte del bando di gara, che deve intendersi automaticamente integrato dalle disposizioni di legge, disciplinanti la procedura – la stazione appaltante avrebbe, a sua volta, avuto l’obbligo di valutare la capacità del concorrente in base alla documentazione “alternativa” presentata.
Nella fattispecie, la ricorrente non ha prodotto alcuna “documentazione alternativa”, limitandosi a rendere la dichiarazione sopra riportata. A ciò aggiungasi che a fronte ad un requisito di partecipazione mancante, la stazione appaltante non avrebbe comunque potuto, pena l’evidente violazione della par condicio, sollecitare un successivo completamento documentale, che si sarebbe inevitabilmente risolto nella produzione di un documento nuovo e diverso rispetto a quelli depositati a corredo della domanda di partecipazione alla procedura de qua
Tratto da Tar Lazio, Roma con la sentenza numero 1505 del 17 febbraio 2011
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