lunedì 28 febbraio 2011

Il risarcimento in forma specifica consiste nell’annullamento dell’aggiudicazione, senza alcun esborso da parte della pa

Si fanno sentire gli effetti della cd DIRETTIVA RICORSI:si stanno riducendo le fattispecie di risarcimento del danno da illegittima aggiudicazione

In presenza di un ricorso davanti al Tar, giustamente, la Stazione appaltante non sottoscrive il contratto finchè non conosce l’esito della sentenza

Il ricorso, in conclusione, è fondato e vanno conseguentemente accolte le domande di annullamento dell’aggiudicazione e dei verbali di gara, a partire dalla valutazione delle offerte tecniche.

Le domande di inefficacia del contratto e di subentro (e le connesse istanze ex art. 34, comma 1, lett. e), cod. proc. amm.), invece, vanno dichiarate inammissibili in quanto il contratto medesimo non risulta essere stato stipulato.

Va respinta, infine, la domanda di risarcimento per equivalente in quanto la parte ricorrente non ha allegato pregiudizi che non siano suscettibili di riparazione attraverso la presente pronuncia caducatoria.

Tratto dalla sentenza numero 218 del 26 febbraio 2011 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino

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