Quanto alle voci di danno richieste dalla società ricorrente, non tutta la domanda risarcitoria può essere accolta.
Non spettano le spese di partecipazione alla gara.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che le spese di partecipazione alla gara non spettino nel caso di domanda di risarcimento danni per mancata aggiudicazione.
La società avrebbe, comunque, sostenuto tali spese anche in caso di aggiudicazione.
Nel caso in cui una impresa lamenti la mancata aggiudicazione di un appalto, non può reclamare il risarcimento del pregiudizio risentito per effetto dell’atto impugnato con riferimento ai sostenuti costi di partecipazione alla gara in quanto la partecipazione ad una gara di appalto implica dei costi che, ordinariamente, restano a carico dei soggetti che abbiano inteso prendere parte alla procedura di selezione, sia in caso di aggiudicazione, sia in caso di mancata aggiudicazione; tali costi di partecipazione acquisiscono connotazione di danno emergente solo qualora un’impresa subisca una illegittima esclusione, perché in tal caso viene in considerazione il diritto soggettivo del contraente a non essere coinvolto in trattative inutili
Così deciso dal Tar Lazio, Roma con la sentenza numero 974 del 2 febbraio 2011
Nessun commento:
Posta un commento