mercoledì 16 febbraio 2011

la responsabilità precontrattuale per violazione dei doveri di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c comporta la restituzione delle spese (compresa quelle per le fideiussioni)


la responsabilità pre-contrattuale per la revoca dell’aggiudicazione già intervenuta in favore della ricorrente è certamente configurabile, non incidendo sull’insorgenza di detta responsabilità (o anche sull’attenuazione di questa) la circostanza che finalità di pubblico interesse abbiano poi legittimamente spinto alla revoca dell’aggiudicazione della gara, rilevando solo il comportamento obbiettivamente lesivo dei doveri di lealtà, come nella specie avvenuto

I danni di cui si chiede il ristoro possono essere apprezzati limitatamente alla voce a.- e, in parte, alla voce c.-, considerato che, ai fini della commisurazione del danno risarcibile, deve aversi riguardo al solo interesse negativo, ossia alle spese effettivamente sostenute in vista della conclusione dell'affare (danno emergente) ed alle occasioni contrattuali perse per aver confidato nell'impegno assunto (lucro cessante)

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie limitatamente al risarcimento dei danni a titolo di danno emergente e di lucro cessante, negli importi indicati in motivazione, e condanna il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma al pagamento in favore della società ricorrente della complessiva somma di euro 53.478,71 (cinquantatremilaquattrocentosettantotto/71), maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali nella misura indicata in motivazione

tratto da Tar Lazio, Roma con la sentenza numero 1446 del 16 febbraio 2011

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