venerdì 24 maggio 2013

La segretezza dell'offerta è garantita dalle formalità della chiusura, sigillatura e controfirma delle buste

La scelta del concorrente nelle gare d'appalto è retta dal principio fondamentale della tutela della par condicio, condizione posta nell'interesse sia dell’amministrazione che dei concorrenti. Questo principio è espressione, nel campo specifico, dell' imparzialità della PA, sancita dall'art. 97 cost.

Per questa ragione l’art. 46 comma 1-bis del D. Lgs. 163/06 prevede che “La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di …non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte”.
La segretezza dell'offerta è garantita dalle formalità della chiusura, sigillatura e controfirma delle buste. In sede di gara, queste formalità assolvono, in generale, una triplice funzione: 1) garantire l'identità ed immodificabilità della documentazione e la segretezza, identità e immodificabilità del contenuto dell'offerta; 2) garantire la provenienza della documentazione e dell’offerta dal concorrente.
Mentre in generale nelle gare la segretezza del contenuto dell’offerta è garantita dalla busta esterna, mentre la busta interna garantisce la provenienza della documentazione contenuta all’interno della prima, occorre rilevare che, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la busta interna relativa all’offerta economica svolge anche la funzione di garantire la segretezza del suo contenuto.

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza   numero 1006 del 19 aprile   2013  pronunciata dal Tar Lombardia, Milano

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