venerdì 24 maggio 2013

precisa scansione temporale per garantire l’autonomia del giudizio tecnico da quello economico

la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa si svolge in due fasi distinte, la valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica, e durante la prima la segretezza dell’offerta economica è finalizzata a garantire l’autonomia del giudizio tecnico rispetto a quello economico.
In merito l’art. 283 comma 2 del DPR 207/2010, in caso di aggiudicazione di servizi e forniture con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevede che “La commissione, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato P”.
Il successivo comma 3 prevede che “in seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dà lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse e procede secondo quanto previsto dall'articolo 284”.
Il regolamento prevede quindi una precisa scansione temporale delle attività svolte dalla Commissione, volta a garantire l’autonomia del giudizio tecnico da quello economico, che presuppone la segretezza dell’offerta fino alla pubblicazione dei risultati dell’analisi tecnica.
La garanzia della segretezza dell’offerta è poi connessa ad una serie di adempimenti posti a carico dei partecipanti alla gara, in quanto essa è posta a favore dei medesimi.
Tra gli oneri connessi alla segretezza vi è anche quello di scegliere una busta idonea a non far trasparire facilmente il contenuto dell’offerta, come specificato dal disciplinare di gara.
Nel caso in questione il RUP, durante la prima seduta pubblica di gara, ha accertato che la busta dell’offerta economica presentata dalla ricorrente permetteva la lettura in trasparenza del suo contenuto.
Dall’esame della busta oggetto del ricorso, ancora correttamente sigillata, effettuata nel contraddittorio delle parti in camera di consiglio, risulta che la busta dell’offerta permette di vedere con certezza diversi dati dell’offerta, benché si tratti di un foglio piegato. In particolare si legge l’importo complessivo offerto. E’ chiaro quindi che prima della valutazione delle offerte tecniche la stazione appaltante, come i rappresentati delle ditte presenti, erano a conoscenza del contenuto dell’offerta economica della ricorrente, con conseguente potenziale inquinamento della valutazione tecnica, analogamente a quanto succede in caso in cui in un concorso siano valutate le prove scritte senza adeguata segretezza in merito agli autori delle stesse

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza   numero 1006 del 19 aprile   2013  pronunciata dal Tar Lombardia, Milano

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