non si può attribuire autonomo rilievo risarcitorio alla violazione di un obbligo di comportamento meramente strumentale (quale quello che presiede ad una corretta istruttoria ed ad una compiuta motivazione), indipendentemente dalla soddisfazione dell' interesse finale, allorché, come nella specie, il conseguimento del bene della vita non è certo
In particolare, nel caso in esame, la pretesa risarcitoria si fonda su un pregiudizio collegato all’errata valutazione di elementi istruttori necessari alla realizzazione del bene finale e in siffatta ipotesi, avuto riguardo all' interesse pretensivo, non è possibile effettuare una previsione di esito favorevole di conseguimento dell'utilità in questione e quindi, in assenza della meritevolezza della tutela, non può configurarsi un danno risarcibile (Cons Stato, VI, 15 aprile 2003, n.1945; IV, 19 gennaio 2008, n. 248).
Occorre qui richiamare il valore del principio dispositivo del processo amministrativo, cui pure il giudizio risarcitorio deve conformarsi (Cons. Stato, IV, n.248 del 2008), secondo cui l'accoglimento della domanda presuppone la valutazione, sulla base di un giudizio prognostico, circa la spettanza dell'utilità finale sottesa alla domanda.
Tuttavia nella specie questa valutazione non può espletarsi a causa dell’assoluta mancanza di elementi istruttori (alternativi a quelli posti a base dell’originario diniego) da cui desumere che il Consorzio aveva titolo a ottenere l’autorizzazione alla libera circolazione dell’energia tra i soggetti consorziati, ricorrendo le condizioni di legge.
a cura di Sonia Lazzini
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