venerdì 30 marzo 2012

legittima richiesta di estendere i termini di validità della cauzione provvisoria

Ben può la stazione appaltante richiedere di estendere la validità della cauzione provvisoria

Si trattava infatti di una normale richiesta mantenuta nei limiti della ragionevole precisazione delle modalità procedimentali, e niente affatto gravosa, in quanto a tale rinnovo il garante si era già impegnato nella polizza originaria.


il mero impegno, già assunto dall’assicuratore, a rinnovare la garanzia, non ne avrebbe esteso ex se la validità oltre il termine di scadenza fino a che, concretamente, la garanzia stessa non fosse stata formalmente prorogata

la cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, costituisce elemento coessenziale di garanzia a corredo dell’offerta, con la conseguenza che la sua mancata presentazione o il suo omesso rinnovo determinano l’inesistenza dell’offerta stessa.

Giusto un’osservazione

A proprio voler essere “asburgici”, la Stazione appaltante avrebbe anche  potuto non richiedere l’estensione di validità della provvisoria in quanto la stessa è valida fino a che l’amministrazione stessa non la svincoli

La giurisprudenza prevalente è infatti dell’avviso che la durata scritta sul frontespizio della garanzia ha valore solo per la determinazione del premio.

Merita inoltre ricordare che la polizza fideiussoria è valida anche se il premio o i supplementi di premio non vengono pagati




Passaggio tratto dalla sentenza numero 494 del 17 gennaio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma


Premesso quanto sopra, ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame delle questioni di inammissibilità proposte dall’Avvocatura dello Stato, in quanto il ricorso e i motivi aggiunti sono comunque da disattendere, per le ragioni di seguito esposte.

In considerazione della necessità di estendere i termini di validità della cauzione provvisoria e di confermare la validità dell’offerta formulata, essendo ancora in corso le operazioni di gara, l’Amministrazione, con nota del 20.12.2010, ha chiesto alle imprese concorrenti di presentare, entro il 14.1.2011, a pena di esclusione, un apposito documento assicurativo attestante la validità sino al 31.3.2011 della garanzia prestata in sede di gara e di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data suddetta

Le modalità procedimentali come sopra fissate ed il termine imposto nella nota predetta non erano particolarmente gravosi, né può ritenersi sproporzionata la sanzione dell’esclusione prevista per il caso del mancato rispetto del termine stesso, stanti le naturali esigenze di celerità e di ordinato svolgimento che caratterizzano le operazioni di gara preordinate all’affidamento dei pubblici appalti.


D’altra parte, la cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, costituisce elemento coessenziale di garanzia a corredo dell’offerta, con la conseguenza che la sua mancata presentazione o il suo omesso rinnovo determinano l’inesistenza dell’offerta stessa.

Ciò giustifica ulteriormente, nella specie, il particolare rigore con il quale, nella nota del 20.12.2010, l’Università ha disciplinato le conseguenze della mancata ottemperanza alla richiesta formulata. Se è vero poi, come dedotto dalla ricorrente, che l’originaria garanzia era stata prestata, così come richiesto dalla lex specialis e dall’art. 75 del Codice dei Contratti, con la clausole contenente l’impegno del garante a rinnovare la garanzia (qualora al momento della sua scadenza non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione) “su richiesta della stazione appaltante”, è anche vero, ad avviso di questo Tribunale, che ben poteva l’Amministrazione onerare l’impresa, sua diretta interlocutrice, di farsi da tramite per ottenere il rinnovo della garanzia, e di far pervenire il relativo documento all’Università stessa, nel termine assegnato. Si trattava infatti di una normale richiesta mantenuta nei limiti della ragionevole precisazione delle modalità procedimentali, e niente affatto gravosa, in quanto a tale rinnovo il garante si era già impegnato nella polizza originaria.



Quanto alla richiesta di rinnovo della “validità” dell’offerta, va precisato che con tale locuzione l’Amministrazione ha inteso riferirsi alla conferma del “vincolo” per l’offerente. Invero, ai sensi dell’art. 11, comma 6, Codice Appalti, “l’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di tale termine.”

Pertanto, l’offerente, decorso il termine predetto, può ritenersi sciolto dall’offerta presentata (cfr. CdS, VI, n. 4019 del 4.6.2010). Ciò non significa che l’offerta decada ex lege decorso il termine, ma certamente l’offerente può svincolarsi dall’offerta stessa, alla sua scadenza.

Legittimamente, pertanto, l’Università intimata ha chiesto il differimento del termine di vincolatività dell’offerta, avvalendosi della facoltà attribuita dalla disposizione legislativa predetta. La richiesta era giustificata e necessaria, poiché il mero impegno, già assunto dall’assicuratore, a rinnovare la garanzia, non ne avrebbe esteso ex se la validità oltre il termine di scadenza fino a che, concretamente, la garanzia stessa non fosse stata formalmente prorogata.

Le considerazioni suddette danno conto dell’infondatezza dei principali motivi di doglianza mossi dalla ricorrente.



 sentenza numero 494 del 17 gennaio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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