È appena il caso di rilevare , infatti, come dal tenore dei ricorsi introduttivi e dai successivi atti di motivi aggiunti, emerga chiaramente la sostanziale richiesta di risarcimento per le voci correttamente individuate dal primo giudice.
Infatti , lamentare da un lato l’erroneità del criterio di aggiudicazione prescelto (che ha inficiato la legittimità degli atti di gara e la proficua partecipazione della Cooperativa alla stessa) e, dall’altro, la mancata ripetizione della gara (che si rendeva necessaria a seguito dell’annullamento dei predetti atti) , null’altro significa sul piano risarcitorio che lamentare i danni derivanti da dette situazioni, correttamente qualificabili in termini di danno da inutile partecipazione alla gara e da perdita di chance.
A ciò aggiungasi che , trattandosi di accertamento del diritto al risarcimento dei danni patiti , non era in ogni caso preclusa al primo giudice una valutazione piena ed autonoma delle richieste avanzate dall’interessato , in base al generale contesto del ricorso
Il Tar , infatti , ha individuato nell’1% del valore dell’appalto il quantum del danno da risarcire in via equitativa , effettuando quindi una valutazione oggettivamente del tutto ragionevole e proporzionata ,che non abbisogna all’evidenza di specifiche giustificazioni .
Detta quantificazione , inoltre , si appalesa congrua anche rispetto ai criteri individuati dalla giurisprudenza sulla base delle indicazioni fornite dall’art. 134 del d.lgs. 163/2006, ossia rispetto al valore dell’appalto e al correlato utile di impresa, nonché al numero dei partecipanti alla gara annullata (ossia nove concorrenti, che presuntivamente avrebbero partecipato alla nuova procedura concorsuale, se fosse stata indetta)
a cura di Sonia Lazzini
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