mercoledì 29 maggio 2013

il favor partecipationis deve essere contemperato esigenza prevedere apprezzabili requisiti capacità tecnica

e' legittimo richiedere ai concorrenti la dimostrazione del requisito di capacità tecnica, conseguito non già genericamente nel triennio precedente, bensì in ciascuno degli ultimi tre anni

Il bando di gara, all’art. 6, lett. D), rubricato “capacità tecnica e professionale”, prescriveva che: “La dimostrazione della capacità tecnica dei concorrenti dovrà essere fornita mediante dichiarazione, in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente l’elenca-zione dei principali servizi svolti in ciascun degli ultimi tre anni 2007, 2008, 2009. Tale dichiarazione dovrà essere corroborata dalla documentazione attestante la regolarità dei lavori, ovvero tramite due lettere per ciascun esercizio – 2007, 2008, 2009 – di Amministrazioni pubbliche concernente la diligente esecuzione di interventi di ripristino post incidente”.
Come rettamente sostenuto dalla difesa della Provincia appellante, il tenore letterale della summenzionata clausola depone nel senso di richiedere ai concorrenti la dimostrazione del requisito di capacità tecnica, conseguito non già genericamente nel triennio precedente, bensì in ciascuno degli ultimi tre anni, come è dimostrato dalla specifica richiesta di esibire almeno due lettere di regolare esecuzione dei lavori per ciascun esercizio relativo a ciascun anno.

Nella sentenza appellata si è invocato il principio comunitario del favor partecipationis, concretantesi nell’esigenza di garantire anche a una impresa che sia da poco entrata sul mercato di partecipare a una gara, ma tale assunto non può essere condiviso, posto che il principio in questione deve essere contemperato con l’esigenza di prevedere, in relazione alle singole gare, apprezzabili requisiti di capacità tecnica.
Del resto, lo stesso art. 42 del d.lgs. n. 163/2006, tra le modalità alternative mediante le quali ciascuna stazione appaltante può richiedere la dimostrazione del requisito della capacità tecnica, prevede, in via generale, al comma 1, lett. a), “la presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni …”.
Ne consegue che deve ritenersi errata l’interpretazione che del bando di gara è stata fornita dal giudice di primo grado.

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione  numero 415 del 29 aprile 2013   pronunciata dalla Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

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