venerdì 3 maggio 2013

illegittima procedura in economia_obbligo di apertura offerta tecnica in seduta pubblica

Un consolidato insegnamento giurisprudenziale riconosce quale principio inderogabile in ogni tipo di gara, ivi comprese anche le procedure negoziate, quello della pubblicità delle sedute nelle quali si proceda alla verifica dell'integrità dei plichi e alla disamina del loro contenuto (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica).

Va peraltro rimarcato che lo stesso principio è stato inequivocabilmente esteso dalla più recente giurisprudenza anche alle procedure negoziate senza previo bando, ed ha trovato, da ultimo, il definitivo suggello dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 31 del 31 luglio 2012 proprio nel segno, appunto, della massima latitudine applicativa del canone di pubblicità delle operazioni di gara, quale corollario del più generale principio di trasparenza.
Quest'ultima pronuncia, invero, ha affermato con grande nettezza che le esigenze di informazione dei partecipanti alla gara a tutela dei principi di trasparenza e par condicio, richiamate nella decisione n. 13/2011 della stessa Adunanza a sostegno della necessità che l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche avvenga in seduta pubblica, si pongono in termini sostanzialmente identici anche in relazione alle procedure negoziate, ed ha concluso, pertanto, che anche laddove si tratti di procedure negoziate, con o senza previo bando, l'apertura delle buste contenenti le offerte e la verifica dei documenti in esse contenuti (verifica preliminare alle successive valutazioni tecniche ed economiche delle medesime offerte) vadano effettuate in seduta pubblica (Cons. Stato Sez. V, 07-01-2013, n. 8).

Il principio della pubblicità delle operazioni da svolgere in seduta pubblica, trova applicazione anche all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica. Infatti, la pubblicità delle sedute di gara risponde all'esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, cui deve essere consentito di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere, in tal modo, la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post, una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato (Cons. Stato Sez. III, 4-11-2011, n. 5866).
Il motivo si rileva quindi fondato con conseguente illegittimità dell’intera procedura di gara e assorbimento degli altri motivi di ricorso riguardanti parziali illegittimità degli atti di gara e, in particolare, inerenti alla mancata esclusione della società aggiudicataria, alla mancata verifica dell’anomalia dell’offerta e all’attribuzione di punteggi non dovuti.

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza   numero 186 del 17 aprile 2013  pronunciata dal Tar Basilicata, Potenza

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