venerdì 3 maggio 2013

è illegittima la scelta di ricorrere al cottimo fiduciario

mancano le condizioni per indire una procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del codice dei contratti pubblici.
La soglia massima per bandire tale procedura negoziata è fissata nello stesso articolo in questione in 200.000 euro

La scelta di ricorrere alla procedura di cottimo fiduciario doveva quindi ritenersi affetta da illegittimità.

Parte ricorrente però, come già indicato, non ha formalmente fatto valere tale circostanza come motivo di ricorso ma solo come premessa per dedurre l’applicabilità al caso di specie di tutte le norme del codice dei contratti pubblici che invece non sarebbero applicabili nel caso di procedura di cottimo fiduciario che deve solo rispettare i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
Il Collegio quindi, in assenza di formulazione di un motivo di ricorso sul punto, non può assumere tale circostanza come ragione di annullamento degli atti impugnati, anche se in realtà era la stessa scelta a monte della procedura da seguire che risultava illegittima

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza   numero 186 del 17 aprile 2013  pronunciata dal Tar Basilicata, Potenza

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