venerdì 3 maggio 2013

no alla domanda risarcitoria per difetto allegazione circostanze specifiche inerenti danno subito e mancanza di prova

Quanto alle domande di accertamento dell’inefficacia del contratto di appalto ove media tempore stipulato e del suo diritto a conseguire l’aggiudicazione del servizio oggetto di gara e, in via subordinata per il risarcimento del danno ingiustamente subito, il Collegio osserva quanto segue.

Il contratto non appare essere stato stipulato e alla luce del motivo di accoglimento, inerente al vizio dell’intera procedura, non è possibile affermare il diritto della società ricorrente al conseguimento dell’aggiudicazione del contratto.
La domanda risarcitoria, formulata in via subordinata, deve essere respinta per difetto di allegazione delle circostanze specifiche inerenti al danno subito e mancanza di prova.

La domanda difatti è stata formulata in termini del tutto generici, non è stata poi specificata la natura e la consistenza del danno subito, nè è stata fornita alcun elemento di prova in ordine sia all’an che al quantum.
Nel caso di specie poi, come già indicato nell’ordinanza di questo T.A.R. n.65/2013, è pacifico che la società ricorrente ha continuato, nelle more del giudizio e per tutto l’anno scolastico 2011/2012, a svolgere il servizio di refezione in regime di proroga.
Ciò avrebbe reso ancora più stringente la necessità di specificare il danno subito e fornirne adeguata documentazione probatoria, stante che per tutta la durata dell’anno scolastico 2011/12, oggetto della procedura selettiva, parte ricorrente ha comunque gestito il servizio percependo il corrispettivo.
Alla luce poi dell’odierna pronuncia che ha riconosciuto l’illegittimità dell’intera procedura di gara (non accertando quindi la spettanza dell’aggiudicazione alla parte ricorrente) molto difficilmente oggi sarebbe prospettabile una perdita economica per la società ricorrente che ha continuato a gestire il servizio (non potendosi invocare una differenza tra i ricavi prospettabili nell’offerta formulata e le condizioni del precedente contratto).

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza   numero 186 del 17 aprile 2013  pronunciata dal Tar Basilicata, Potenza

Nessun commento:

Posta un commento