La previsione dell’esclusione dalla gara per le imprese che non abbiano osservato l’obbligo di produrre una polizza con l’impegno un fideiussore a rilasciare la garanzia ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006, non trova limitazioni nella comminatoria di nullità di cui al medesimo comma 1-bis, risultando tale previsione in linea con l’esigenza della stazione appaltante di ottenere un impegno dal fideiussore fin dal rilascio della garanzia provvisoria
è indubbio che il titolo di garanzia prodotto in sede di partecipazione alla gara fosse privo dell’impegno prescritto dal bando a pena di esclusione e che la relativa produzione secondo le predette previsioni sia avvenuta successivamente al termine di presentazione delle offerte
In tal senso si appalesa del tutto fuori contesto la scelta della commissione di consentire - più che una regolarizzazione - una vera e propria integrazione documentale con conseguente vulnus alla parità di trattamento, seppur con la cautela - invero, inutile - di chiedere all’impresa di produrre la nuova cauzione con la formale specificazione che trattavasi non già di “nuovo documento” ma “di documento prodotto a completamento di documentazione debitamente sottoscritto dalle parti, [...]”.
a cura di Sonia Lazzini
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