ANCORA UN CAMBIO DI ROTTA DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
ANCHE IN VIGENZA DEL PRINCIPIO DELLA TASSATIVITA' DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE, UN'AGENTE CON UNA PROCURA INSUFFICIENTE, NON PUO' SOTTOSCRIVERE LA PROVVISORIA, DI CONSEGUENZA LA PARTECIPANTE DEVE ESSERE ESCLUSA
l’assenza dei poteri di firma della polizza fideiussoria da parte del rappresentante dell’istituto assicurativo equivale ad una mancata produzione tout – court della polizza stessa
da tale procura emerge che l’autorizzazione alla firma del procuratore è stata rilasciata per un cumulo espositivo per cliente pari a soli euro 80.000,00: ne deriva che il firmatario della polizza non aveva i poteri per rilasciare sia la cauzione provvisoria che il contestuale impegno al rilascio della cauzione definitiva ex artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006
a cura di Sonia Lazzini
passaggio tratto dalla sentenza numero 168 del 22 maggio 2013 pronunciata dal Tar Calabria, Reggio Calabria
Con un terzo gruppo di censure incidentali, viene contestata la regolarità e l’ammissibilità della polizza fideiussoria, che sarebbe sottoscritta da procuratore dell’Compagnia garante Spa che non risulterebbe essere tale dalla visura CCIAA della stessa. La ricorrente principale allega la specifica procura speciale registrata in Trieste il 4.12.2007 n. 8719. Tuttavia, come correttamente osservato dalla difesa della CONTROINTERESSATA Srl (che introduce così non già un motivo nuovo ma argomentazione maggiormente circostanziata a sostegno del motivo di censura già presentato), da tale procura emerge che l’autorizzazione alla firma del procuratore è stata rilasciata per un cumulo espositivo per cliente pari a soli euro 80.000,00: ne deriva che il firmatario della polizza non aveva i poteri per rilasciare sia la cauzione provvisoria che il contestuale impegno al rilascio della cauzione definitiva ex artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006 (i corrispondenti importi rispettivamente ammontano ad €. 21.330,00 e ad €. 636.386,40, tenuto conto del ribasso offerto dalla ing. Ricorrente Nicodemo pari al 25,21% sull’importo di €. 2.092.000,00, per un totale di €. 657.716,40).
Nessun commento:
Posta un commento