lunedì 8 aprile 2013

non è stata accertata carenza in organico di adeguate professionalità per nomina di esterni alla stazione appaltante

è illegittima per violazione dell’art. 84, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006, la nomina di un soggetto estraneo alla stazione appaltante come membro di una Commissione incaricata della valutazione delle offerte in una gara di appalto, senza avere motivato adeguatamente la mancanza di funzionari interni idonei a comporre la Commissione stessa (T.A.R. Veneto, Sez. I, 31 luglio 2012, n. 1079).


nessuna delle succitate note del Consorzio contiene elementi tali da far ritenere esistenti, nel caso di specie, i requisiti prescritti dall’art. 84, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 per poter addivenire alla nomina di soggetti esterni alla stazione appaltante quali componenti della Commissione di gara

Invero, al di là delle manchevolezze procedurali ipotizzate dalla ricorrente (che lamenta il mancato rispetto della procedura di accertamento delle carenze di organico prescritta dall’art. 120, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010), si rimarca anzitutto, sul piano sostanziale, la contraddizione esistente tra la giustificazione fornita dal Consorzio nella nota (indirizzata all’Ordine degli ingegneri) del 29 agosto 2011, fondata sulla specificità della materia, e la motivazione addotta nella nota interna del direttore del Consorzio del 22 agosto 2011, che si basa, invece, sull’indisponibilità per motivi di lavoro delle professionalità interne, pur presenti nell’organico consortile.

È evidente, infatti, che mentre la prima presuppone la carenza di personale interno adeguatamente qualificato – tale essendo indubbiamente il significato da riconnettere all’espressione “specificità della materia oggetto della procedura” –, la seconda presuppone esattamente il contrario (e cioè che, pur in presenza di personale del Consorzio adeguatamente qualificato, questo sia “oberato da altri impegni”).

Già questa circostanza, di per sé sola considerata, induce a ritenere fondata la doglianza avanzata sul punto dalla ricorrente, essendo la contraddizione surriferita un indice sintomatico della mancata dimostrazione dell’esistenza, nella fattispecie all’esame, di quella “accertata carenza in organico di adeguate professionalità”, richiesta dall’art. 84, comma 8, cit. affinché possa farsi luogo alla nomina di esterni alla stazione appaltante; ma vi è di più.
Invero, la nota interna del 22 agosto 2011 non risulta richiamata né nella richiesta all’Ordine degli ingegneri del 29 agosto 2011, né, soprattutto, nella delibera del Comitato esecutivo del Consorzio n. 215 del 6 settembre 2011, recante la nomina della Commissione di gara, che si limita a menzionare la succitata richiesta del 29 agosto 2011: se ne desume che, a rigore, è la motivazione contenuta in quest’ultima – quella, si ripete, fondata sulla specificità della materia – a costituire l’unica ufficiale giustificazione addotta dal Consorzio a sostegno della sua decisione di scegliere i due membri della Commissione diversi dal Presidente tra professionisti esterni alla stazione appaltante. Ma se così è, è manifesta l’illegittimità di tale scelta, perché la spiegazione della carenza nell’organico consortile di adeguate professionalità è confutata – come si è esposto – dalla stessa ulteriore documentazione di provenienza dal Consorzio.

Né si potrebbe invocare il dettato dell’art. 120, comma 4, del d.P.R. n. 207/2010, lì dove, tramite il rinvio al precedente art. 3, comma 1, lett. l), si ammette il ricorso a professionisti esterni, in veste di componenti della Commissione, per i “lavori di speciale complessità”: è evidente, infatti, il diverso significato di detta espressione rispetto alla “specificità della materia” menzionata dal Consorzio, la quale presuppone solo la carenza in organico di adeguate professionalità, ma non anche che si tratti di lavori di speciale complessità.
In altre parole, il Consorzio si è determinato a ricorrere a professionisti esterni, quali membri della Commissione di gara, perché ha ritenuto di non avere nel proprio organico professionalità adeguate ma ciò è smentito dalla stessa documentazione proveniente dal Consorzio ed in specie sia dalla nota interna del 22 agosto 2011, sia da quella (tardiva) del 12 novembre 2012.

Ove, poi, si voglia tenere conto della motivazione contenuta nella citata nota del 22 agosto 2011 – sebbene quest’ultima non sia richiamata dalla delibera di nomina dei Commissari – tale motivazione (“lo scrivente fa presente che, pur in presenza in organico di adeguate professionalità, le stesse sono al momento oberate da altri impegni”), nella sua laconicità, è del tutto inadeguata: in particolare, essa non dimostra in alcun modo il compimento dell’istruttoria circa l’effettiva sussistenza dei presupposti per addivenire alla nomina di Commissari esterni alla stazione appaltante, prescritta sia dall’art. 84, comma 8, cit. (che, invero, parla di “accertata” carenza in organico), sia dall’art. 120, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 (secondo cui è il R.U.P. ad attestare le carenze di organico sulla base degli elementi che gli vengono forniti dal dirigente della struttura competente).

a cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla sentenza numero 237 del 18 marzo 2013 pronunciata dal Tar Lazio, Latina

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