lunedì 8 aprile 2013

legittimo elemento di valutazione, con punteggio ragionevole, avere sede operativa a 40 Km dal Comune

L’interpretazione che il giudice di prime cure ha dato della clausola del capitolato di gara (p. 20, punto 4.3.1.), la quale, in sede di punteggio tecnico, attribuiva sino a 14 punti all’impresa che avesse una “sede operativa in un raggio di 40 Km dal Comune di Aosta e sue caratteristiche (personale in servizio, attrezzature tecnico-impiantistiche, telefoniche)”, è erronea.

Il T.A.R. ha ritenuto che tale clausola debba essere intesa nel senso che oggetto di valutazione sia la sede che l’impresa concorrente si impegna ad apprestare in seguito all’aggiudicazione della gara.
È invece lo stesso tenore letterale della lex specialis, chiaro e inequivocabile, ad imporre una lettura del bando che richieda la sussistenza di una sede operativa, da parte dell’impresa concorrente, al momento di presentazione dell’offerta e non già, come invece ha opinato il T.A.R., il mero impegno a porre tale sede in Aosta.

Nell’interpretazione delle clausole del bando per l’aggiudicazione di un contratto d’appalto, laddove tali clausole abbiano, come nel caso di specie, un senso inequivocabile, deve darsi prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute, escludendo ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa diretto ad evidenziare pretesi significati e ad ingenerare incertezze nell’applicazione (Cons. St., sez. V, 16.1.2012, n. 319).
Il senso della clausola è inequivocabile nel richiedere la valutazione per la sede operativa in un raggio di almeno 40 km dal Comune di Aosta.
Tale lettura del bando, l’unica invero consentita dal tenore lettore del bando, è ancor più necessitata, sul piano logico, dalla considerazione che non avrebbe ragionevole significato e sarebbe anzi fonte di insindacabile arbitrio in sede di attribuzione del punteggio tecnico, da parte della stazione appaltante, valutare non una situazione di fatto già esistente, ma l’impegno a realizzare tale situazione – nel caso di specie l’approntamento della sede operativa – da parte della concorrente, preferendo una mera intenzione o un generico impegno ad un dato di fatto oggettivamente accertabile già al momento della valutazione dell’offerta.
Un simile ipotetico criterio di valutazione, al di là della sua irragionevolezza ed arbitrarietà, porrebbe la stazione appaltante nell’impossibilità di verificare ex ante la serietà e la realizzabilità dell’impegno, sicché essa potrebbe sanzionare soltanto ex post il mancato rispetto di quest’obbligo, con la revoca o la decadenza dell’aggiudicazione, come ha anche sottolineato lo stesso giudice di prime cure, ricorrendo tuttavia ad un argomentazione che, oltre a rivelare l’infondatezza dell’assunto dal quale muove, appare del tutto contraria ad un principio di economicità e buon andamento, costringendo la stazione appaltante, con un meccanismo incongruo, a privilegiare un’impresa rispetto ad un’altra, sulla base di una mera dichiarazione programmatica, per poi revocare l’aggiudicazione dell’impresa inottemperante anziché, come appare più logico ed efficiente, valorizzare, già in sede di punteggio, un dato di fatto già esistente.
Non ha nemmeno pregio l’argomento secondo il quale, così ragionando, si finirebbe per introdurre un requisito di partecipazione alla gara che discrimina le imprese non aventi sede nella Valle d’Aosta, poiché la clausola del bando non esclude certo tali imprese dalla partecipazione alla gara, comprimendo illegittimamente la liberà di concorrervi da parte di queste, ma si limita a valorizzare ragionevolmente e, comunque, non eccessivamente, in termini di punteggio tecnico (non più di 14 punti su 60), la circostanza che un’impresa partecipante abbia la propria sede nel Comune di Aosta, in base ad un condivisibile criterio di prossimità, soprattutto in ragione dell’oggetto dell’appalto, che riguarda la manutenzione, la fornitura e la mappatura degli estintori in uso nelle strutture ospedaliere della USL.
La valutazione effettuata dalla stazione appaltante, pertanto, non appare né ingiusta né irragionevole né illegittima, essendo stata compiuta sulla base di una lex specialis che, per le ragioni esposte, va esente da qualsivoglia censura.
a cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla decisone numero 1627 del 21 marzo 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

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