lunedì 8 aprile 2013

esclusione illegittima perchè frutto di mero formalismo e non giustificata da alcun reale interesse pubblico

la decisione di non ammettere l’odierna ricorrente alla gara conseguisse ad una scorretta applicazione dell’art. 79 del codice dei contratti pubblici, richiamato dal bando di gara.
Tale disposizione individua, infatti, mezzi alternativi e non cumulativi di comunicazione fra le imprese concorrenti e la stazione appaltante (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 13 gennaio 2011, n. 15).

Risultava irrilevante, pertanto, che l’odierna ricorrente non avesse indicato il domicilio eletto per le comunicazioni, poiché la compiuta indicazione della sede dell’impresa nonché del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica garantivano condizioni di certezza in ordine alla provenienza dell’offerta e consentivano efficaci modalità di comunicazione fra la stazione appaltante e la concorrente.
Il contestato provvedimento di esclusione dalla gara risultava, in definitiva, frutto di mero formalismo e non era giustificato da alcun reale interesse pubblico.
a cura di Sonia Lazzini
Passaggio tratto dalla sentenza   numero 511  del 22 marzo 2013 pronunciata dal Tar Liguria, Genova

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