Rilevato, peraltro, che sussistono concreti profili di inammissibilità, tenuto conto che:
- il ricorso risulta proposto avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte di una concorrente già esclusa dalla gara in data 14 dicembre 2010 (nel corso della seduta pubblica relativa all’apertura delle offerte economiche), ossia da parte di un soggetto che – proprio in quanto “non ammesso alla successiva fase di gara” – è da considerare titolare di una posizione che in nulla si discosta dall’interesse di fatto di qualsiasi altro operatore e, dunque, risulta privo di una posizione legittimante per carenza di interesse (cfr., tra le altre, C.d.S., n. 7443/2009);
- le censure formulate attengono essenzialmente al provvedimento di esclusione (o, più precisamente, “di non ammissione alla successiva fase di gara”), il quale non risulta formalmente impugnato;
- volendo poi ritenere che anche il provvedimento di esclusione (comunicato alla società ricorrente in data 14 dicembre 2010) costituisce oggetto di impugnativa, l’irricevibilità del gravame per tardività sarebbe – in ogni caso – evidente, con la conseguenza del persistere dei motivi di inammissibilità di cui sopra;
tratto dalla sentenza numero 4999 del 3 giugno 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
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