Società di ingegneria:legittimo avvalersi dei requisiti professionali del proprio Presidente del Consiglio d’amministrazione e Direttore Tecnico
il ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 49 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 è da considerarsi legittimo, in considerazione della previsione dell’art. 81, 1° comma del Codice e del valore dell’appalto
assolutamente ininfluente risulta il fatto che, nell’avvalimento, alla responsabilità del soggetto partecipante alla procedura viene ad aggiungersi la responsabilità dell’incaricato della prestazione, trattandosi di rafforzamento della garanzia patrimoniale della Stazione appaltante e non di depauperamento della posizione del soggetto pubblico;
il divieto di avvalersi dell’istituto dell’avvalimento non puo' certo essere desunto dall’art. 90, 7° comma e del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 che si limita a prevedere l’esigenza che alcune prestazioni professionali siano rese da persone fisiche in possesso dei necessari requisiti, rimanendo, al proposito, ininfluente, se dette persone fisiche siano interne o esterne (come nel caso dell’avvalimento) all’impresa partecipante alla procedura
il divieto di avvalersi dell’istituto dell’avvalimento non puo' neanche essere desunto dall’art. 91 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 o dall’art. 266, 1° comma lett. b.2 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 che, come la previsione richiamata al numero procedente, si limitano a prevedere la necessità che alcune prestazioni di carattere intellettuale siano svolte da persone in possesso dei necessari requisiti professionali, senza determinare alcuna esclusione di principio dell’istituto dell’avvalimento;
del pari inifluente èla previsione dell’art. 253, 15° comma del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 che si limita a prevedere un’agevolazione per le società costituite da meno di cinque anni (ovvero la possibilità di utilizzare i requisiti di qualificazione dei soci), senza per questo escludere la possibilità di utilizzare l’istituto dell’avvalimento, alle più onerose condizioni documentali di cui all’art. 49, 2° comma del Codice;
a cura di Sonia Lazzini
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