lunedì 8 aprile 2013

legittima esclusione per omessa indicazione di sentenze di condanna passate in giudicato

l’impugnata esclusione si basa sull’omessa indicazione, in sede di dichiarazione sostitutiva resa in gara dall’amministratore unico del Consorzio di alcune sentenze di condanna passate in giudicato
occorre rammentare che il disciplinare di gara (al punto 3 dell’elenco dei documenti amministrativi da allegare all’offerta) indicava in termini estremamente dettagliati il contenuto della dichiarazione sostitutiva in ordine ai requisiti di cui alla lettera C) dell’art. 38 del codice dei contratti pubblici; specialmente soffermandosi sulla necessità che la dichiarazione comprendesse anche le sentenze «di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale» emesse nei confronti del dichiarante

la Plenaria n° 21/2012, superando definitivamente anche gli orientamenti basati sul c.d. “falso innocuo”, ha precisato che «l’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, sia prima che dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 70 del 2011, impone la presentazione di una dichiarazione sostitutiva completa, a pena di esclusione …» indipendentemente da una specifica previsione del bando di gara, che sanzioni con l’esclusione la mancata o incompleta dichiarazione; e questo perché la conseguenza dell’esclusione discende dal combinato disposto dell’art. 38, comma 2, cit., e dall’art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti.
Né potrebbe invocarsi, in senso diverso, la singolare ipotesi di errore scusabile che la stessa citata Plenaria ha enucleato con riguardo alle «dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) fino alla data di pubblicazione della presente decisione», prevedendo che l’esclusione possa essere disposta «solo se il bando espliciti tale onere di dichiarazione e la conseguente causa di esclusione; in caso contrario, solo ove vi sia la prova che gli amministratori per i quali è stata omessa la dichiarazione hanno pregiudizi penali». Infatti, in disparte il rilievo che – nel caso per cui è controversia – il termine per la presentazione delle offerte (e quindi delle dichiarazioni) scadeva in data successiva alla pubblicazione della Plenaria, è sufficiente ribadire che la dichiarazione prodotta in gara dall’amministratore unico del Consorzio ricorrente si caratterizza proprio per l’omessa indicazione di sentenze di condanna passate in giudicato.

a cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla sentenza numero 244 del 20 marzo 2013 pronunciata dal Tar Sardegna, Cagliari

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