lunedì 8 aprile 2013

devono sempre essere rispettati canoni di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento trasparenza e proporzionalità

la procedura di gara all’origine dei fatti di causa ha ad oggetto un servizio contemplato nell’allegato IIB al ‘codice dei contratti’ – categoria n. 23 (“servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati”).
Ai sensi dell’articolo 20 del ‘codice dei contratti’, l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato IIB è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (‘specifiche tecniche’), dall’articolo 65 (‘avviso sui risultati della procedura di affidamento’) e dall’articolo 225 (‘avvisi relativi agli appalti aggiudicati’).
Conseguentemente, non risulta di immediata o di agevole applicazione il complesso di princìpi e criteri richiamati dalla società appellante in relazione ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, anche in considerazione del fatto che nessuno dei princìpi e dei criteri invocati dall’appellante sembra direttamente riferibile ai canoni di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità che (in base alla generale previsione di cui al comma 1 dell’articolo 27 del ‘codice’) devono comunque trovare applicazione nel caso di contratti esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del medesimo’codice’
a cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla decisone numero 1600 del 19 marzo 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

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