venerdì 12 aprile 2013

ex art 2043 cc_Il nesso di causalità costituisce elemento essenziale dell’azione risarcitoria

Ciò è rilevante ai fini dell’esame della domanda risarcitoria, atteso che la rimozione giudiziale dell’atto illegittimo, non integrando espansione della situazione giuridica dell’associazione ricorrente ad utilizzare gli impianti sportivi, ma il mero interesse pretensivo all’adozione da parte del Comune di criteri per l’assegnazione, rende del tutto evanescente il nesso di causalità tra il comportamento del Comune, come stigmatizzato dalla statuizione del TAR n. 2315 del 2009 e le successive di analogo contenuto e il danno asseritamente subito dall’associazione.
Il nesso di causalità, invero, costituisce elemento essenziale dell’azione risarcitoria, sicché laddove, pur in presenza degli altri elementi dell’azione risarcitoria, manchi il rapporto di causalità diretta e necessaria tra il comportamento illegittimo e il danno ingiusto, non può darsi luogo a risarcimento del danno.
E’ principio pacifico che il nesso di causalità tra comportamento illegittimo e il pregiudizio riveniente all’interessato deve essere diretto e deve essere provato in maniera rigorosa, mentre nella prospettazione della ricorrente il rapporto di causalità è meramente ipotetico e indiretto, essendo fondato sulla mera presunzione che l’assegnazione secondo criteri predeterminati avrebbe soddisfatto interamente o in maniera più soddisfacente la pretesa dell’associazione ad ottenere maggiori spazi, con conseguente riduzione o azzeramento dei costi per l’uso di campi esterni.
La pretesa attrice è, in sostanza, fondata sul presupposto indimostrato che una diversa determinazione dell’amministrazione avrebbe impedito o limitato il danno da essa subito per aver fatto ricorso a strutture esterne, sicché è da ritenersi corretto il percorso motivazionale del TAR che ha rilevato proprio la mancanza di prova di tale sillogismo.
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Con il quarto motivo la sentenza è censurata per non aver considerato la sussistenza nel caso del requisito della colpa.
Anche questa questione perde rilevanza a fronte della accertata mancanza del nesso di causalità sopra evidenziato tra la condotta asseritamente colpevole dell’amministrazione e il pregiudizio subito dall’associazione ricorrente
A cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla decisone numero 1781  del 27 marzo 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

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