venerdì 12 aprile 2013

non vi puo' essere applicazione automatica criterio desunto in via analogica dall’art. 345. l. 2248_1865 all. F

Occorre, da ultimo, soffermarsi sulla questione relativa al quantum del risarcimento. Ed in particolare sull’osservanza dell’onere della prova in capo al danneggiato ex art. 2697 c.c., ripreso dall’art. 124 c.p.a., e sui criteri da utilizzare per determinare l’ammontare del risarcimento del danno.
Un principio di prova in ordine all’ammontare del danno sofferto dall’originaria ricorrente può desumersi dall’offerta economica presentata per l’aggiudicazione del servizio da parte dell’odierna appellata, sula quale la stessa avrebbe lucrato l’utile di impresa. Corretto, pertanto, appare il ragionamento operato dal primo Giudice che ha utilizzato quali elementi oggettivi: l’offerta presentata dall’ATI di cui Il Sestante Soc. coop a.r.l. è capogruppo per l’esecuzione triennale del servizio (1 settembre 1998 – 31 dicembre 2000) e quella oggetto del contratto stipulato con l’amministrazione comunale (1 maggio 2000 al 31 dicembre 2000). Condivisibile appare anche il richiamo ad un criterio equitativo del 10% dell’offerta economica calcolata sottraendo quella recepita nel contratto stipulato a quella inizialmente proposta nella procedura illegittimamente aggiudicata a favore della Cooperativa “Insieme si può”.
Non può convenirsi con le conclusioni del TAR Veneto, invece, quanto all’applicazione automatica del criterio desunto in via analogica dall’art. 345. l. 2248/1865 all. F, considerato che in questo modo si introdurrebbe una forma di indennizzo predeterminato che contrasta con i principi probatori sopra richiamati.

Al riguardo, va rilevato come al parametro in questione non possa farsi integralmente ricorso in difetto della dimostrazione da parte del danneggiato dell’impossibilità di utilizzare diversamente gli strumenti d’impresa, in quanto tenuti a disposizione in vista dell'aggiudicazione. Pertanto, appare ragionevole decurtare del 50% la somma calcolata dalla pronuncia gravata a titolo di ristoro patrimoniale, che risulta, quindi, essere quella di € 18,498.08. Sulle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale devono comunque riconoscersi gli interessi maturati e la rivalutazione monetaria da computarsi alla data del verificarsi dell’illecito, in funzione compensativa in relazione alla mancata tempestiva disponibilità in capo al debitore della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno. Pertanto, occorre operare la rivalutazione del credito secondo valori monetari correnti e computare gli interessi calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria
a cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla decisone numero 1833  del 27 marzo 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

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