lunedì 8 aprile 2013

egittimo richiedere anche ai soggetti cessati dichiarazione se vittime reati della mafia

legittimo richiedere una << dichiarazione di non aver mai subito tentativi di estorsione da parte della criminalità organizzata e di non aver conseguito segnalazioni per omessa denuncia >> anche ai  soggetti cessati dalla carica

il disciplinare non introduce  una nuova causa di esclusione non prevista dalla legge, ma soltanto estende l’ambito soggettivo di applicazione della dichiarazione sull’insussistenza dei tentativi di estorsione.
Né siffatta clausola puo' ritenersi abnorme o discriminatoria, trattandosi di previsione aderente alla “ratio” dell’art. 38, lett. c), D.Lgs. n. 163/2006, siccome diretta a premiare attività imprenditoriali rispettose della legalità

non v’è dubbio che la clausola del disciplinare sia estremamente chiara nel senso, cioè, che la dichiarazione in questione deve essere resa, a pena di esclusione, anche dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Come rettamente osservato dal giudice di prime cure, deve, poi, escludersi che si tratti di clausola abnorme o discriminatoria, essendo, anzi diretta a premiare attività imprenditoriali rispettose della legalità e, come tale, non si pone in contrasto con il principio del “favor partecipationis”.
Non potrebbe, infine, ritenersi che vi sia stata violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e, in particolare, dell’art. 46, comma 1 bis del D.Lgs n. 163/2006, introdotto dall’art. 4, D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito nella L. 12 luglio 2011 n. 106, secondo cui “… I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione”.
Tale norma non si applica alla fattispecie in esame, trattandosi di procedura governata dalla disciplina antecedente alla novella del 2011 e ispirata al principio della tassatività e inderogabilità delle cause di esclusione espressamente statuite nella lex specialis dell’appalto (cfr. C.d.S., Sez. V, 19 febbraio 2008, n. 567 e, più di recente, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 9 marzo 2010, n. 1331)

a cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla decisone numero 369 del 18 marzo 2013 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana   

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