venerdì 22 marzo 2013

violazione patto integrità_legittima escussione provvisoria solo se dimostrata identità del centro decisionale

il ricorso è manifestamente fondato, come già evidenziato nel precedente conforme di cui alla sentenza n. 289/2013 emessa da questo Tribunale, in quanto gli elementi valorizzati dalla stazione appaltante per l’esclusione della ricorrente, a fronte di quelli distintivi indicati in sede odierna, risultano non soddisfare i parametri individuati in giurisprudenza per la dimostrazione dell’identità del centro decisionale (cfr. tra le altre, Cons. di Stato, sent. n. 844 del 2012);
che, in particolare, il semplice rapporto di parentela tra gli amministratori delle società sospettate di collegamento, in assenza di altri indizi univoci, si rivela del tutto inidoneo a fondare il convincimento dell’unicità di interessi tra le suddette società;
che, peraltro, risulta fondata anche la censura in relazione alla quale, in presenza di elementi ipoteticamente indicativi di un collegamento tra imprese, la stazione appaltante avrebbe dovuto aprire un sub-procedimento in contraddittorio per consentire alle imprese stesse di esporre spiegazioni ed argomenti di segno contrario;

che, nel caso di specie, invece, non risulta che l’amministrazione abbia attivato tale sub-procedimento, così mancando anche l’accertamento sulla circostanza che il supposto collegamento abbia avuto un impatto concreto sul comportamento delle società reciprocamente condizionate nell’ambito della gara, e abbia così prodotto l’effetto finale di determinare la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 247/10, in linea con la decisione della Corte di Giustizia sul collegamento tra imprese resa in data 19 maggio 2009);
che, d’altra parte, i ribassi offerti dalle due società ritenute tra di loro collegate non sono per nulla significativi - nell’ambito di una procedura che ha visto confrontarsi, in media, circa 200 imprese - di una tentata turbativa d’asta;
che, pertanto, i provvedimenti impugnati vanno annullati, fatta eccezione per l’annotazione dell’AVCP prot. n. 10276 effettuata in data 17.1.2013, non conosciuta dalla ricorrente al momento del deposito del ricorso e non specificamente impugnata con motivi aggiunti;
che le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, con riferimento alla controversia tra la ricorrente e il comune di Milano, mentre devono essere compensate tra le altre parti, in ragione del comportamento processuale tenuto dalle stesse e della particolarità della questione esaminata;

a cura di Sonia Lazzini

sentenza  numero 444  del 14 febbraio 2013 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano

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