venerdì 22 marzo 2013

non è legittima l'escussione della cauzione provvisoria per mancati indizi unico centro decisionale

il ricorso è manifestamente fondato, in quanto gli elementi valorizzati dalla stazione appaltante per l’esclusione della ricorrente_e per l'escussione della cauzione provvisoria per indamepimento del patto di integrità_ a fronte di quelli distintivi indicati in sede odierna, risultano non soddisfare i parametri individuati in giurisprudenza per la dimostrazione dell’identità del centro decisionale

il semplice rapporto di parentela tra gli amministratori delle società sospettate di collegamento, in assenza di altri indizi univoci, si rivela del tutto inidoneo a fondare il convincimento dell’unicità di interessi tra le suddette società;

risulta fondata anche la censura in relazione alla quale, in presenza di elementi ipoteticamente indicativi di un collegamento tra imprese, la stazione appaltante avrebbe dovuto aprire un sub-procedimento in contraddittorio per consentire alle imprese stesse di esporre spiegazioni ed argomenti di segno contrario;

non risulta che l’amministrazione abbia attivato tale sub-procedimento, così mancando anche l’accertamento sulla circostanza che il supposto collegamento abbia avuto un impatto concreto sul comportamento delle società reciprocamente condizionate nell’ambito della gara, e abbia così prodotto l’effetto finale di determinare la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 247/10, in linea con la decisione della Corte di Giustizia sul collegamento tra imprese resa in data 19 maggio 2009);
i ribassi offerti dalle due società ritenute tra di loro collegate non sono per nulla significativi - nell’ambito di una procedura che ha visto confrontarsi, in media, circa 200 imprese - di una tentata turbativa d’asta;

la società ricorrente non ha provato di avere interesse alla caducazione delle avvenute aggiudicazioni, ed anzi lo ha espressamente escluso nel corso dell’udienza in camera di consiglio, non avendo ottenuto una posizione utile per conseguire l’affidamento dell’appalto e non avendo nemmeno indicato quali sarebbero i profili di vantaggio che trarrebbe da un eventuale annullamento dei provvedimenti di aggiudicazione;
vanno annullati i provvedimenti di esclusione, incameramento della cauzione e segnalazione all’Autorità di vigilanza emessi a carico della società ricorrente, mentre con riferimento alle impugnate aggiudicazioni il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse

a cura di Sonia Lazzini


 sentenza  numero 289 del 31 gennaio 2013 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano

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