venerdì 22 marzo 2013

la dichiarazione sul possesso del requisito di carattere generale non era stata completamente omessa

Non appare convincente, sul punto, la gravata sentenza che pure richiama la pacifica e condivisibile giurisprudenza sul principio di tassatività delle clausole di esclusione dalle gare pubbliche per omissioni espressamente contemplate e sanzionate dal bando di gara.
Anche nel caso di specie, non par dubbio che la lex specialis di gara (il punto 10 del bando) comminasse la sanzione della esclusione per il caso di omessa dichiarazione.
Ma è decisivo osservare che la dichiarazione sul possesso del requisito di carattere generale non era stata completamente omessa: l’impresa partecipante aveva dichiarato in sede di presentazione della domanda di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui al comma 1, lettera f), dell’art. 38 cit., e però in sede di enunciazione delle singole fattispecie ostative (e di copiatura per esteso del contenuto della disposizione) aveva omesso – evidentemente per errore materiale- di riportare, in aggiunta alla dichiarazione di “non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da questa stazione appaltante” anche l’ulteriore dichiarazione di non aver commesso “ un errore grave nell’esercizio della attività professionale”.

a cura di Sonia Lazzini

 decisione  numero 1122  del 25 febbraio 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

Nessun commento:

Posta un commento