venerdì 22 marzo 2013

è consentita l’attività di mera integrazione mentre è contro la par condicio competitorum introduzione di elementi o fatti nuovi

In materia di partecipazione ad appalti pubblici deve essere mantenuta una distinzione ben netta tra l’attività di mera integrazione o di specificazione di dichiarazioni già rese in sede di gara, rispetto alla distinta ipotesi della introduzione di elementi o fatti nuovi, successivamente alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; soltanto quest’ultima attività deve ritenersi assolutamente non consentita, in quanto violativa della fondamentale regola della par condicio competitorum.
Per converso, laddove si tratti di esplicitare o di chiarire una dichiarazione o il contenuto di un atto già tempestivamente prodotto agli atti di gara, l’attività di integrazione non soltanto è consentita ma la stessa risulta dovuta, nel senso che la stazione appaltante è tenuta, in omaggio al principio di leale collaborazione codificato all’art. 46 del Codice dei contratti pubblici, a richiedere o a consentire la suddetta integrazione, in modo da rendere conforme l’offerta, anche in relazione al materiale documentale di corredo, a quanto richiesto dalla lex specialis di gara. In tal caso è il principio di massima partecipazione alle gare ad imporre tale soluzione interpretativa finalizzata a consentire un’effettiva concorrenza tra le imprese in gara.
Nel caso in esame non è dubbio che la impresa Dell’Alfa Costruzioni Generali s.r.l. aveva fin dalla data di presentazione delle offerte redatto la dichiarazione afferente la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. 7 aprile 2006, n. 163, prevedendo espressamente il caso contemplato alla lettera f) del comma 1 della predetta disposizione.
Soltanto in sede di enunciazione specifica delle singole ipotesi ivi previste, la partecipante ha omesso di dichiarare di non aver commesso alcun errore grave nell’esercizio dell’attività professionale. In realtà, tale affermazione era già contenuta nel riferimento sintetico alla sussistenza dei requisiti previsti dall’intera portata della lettera f), integralmente riportata nella suddetta dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale. Di tal guisa, non appare contraria alle suddette regole partecipative, nè altrimenti violativa del principio della par condicio, l’attività del seggio di gara che ha chiesto alla impresa partecipante di integrare la dichiarazione già compiutamente resa con il riferimento sintetico alla citata lettera f (con tutte le ipotesi ivi contemplate) con il completamento della descrizione dei suoi contenuti con riferimento alla affermazione di”non aver mai commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale”.

a cura di Sonia Lazzini

decisione  numero 1122  del 25 febbraio 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

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