venerdì 29 marzo 2013

concessione di servizi_maggior elasticità nel riammettere impresa sprovvista di cauzione provvisoria

CONCESSIONI DI SERVIZI_ affidamento in gestione della piscina comunale_deve essere la lex specialis di gara a specificare in quale busta la cauzione provvisoria debba essere inserita

Con la prima censura viene lamentata la mancata esclusione della controinteressata, in applicazione dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 11 e 15 del Bando, poiché la cauzione provvisoria non era stata allegata all’offerta (e inserita nella relativa busta). Detta carenza veniva illegittimamente sanata attraverso deposito effettuato durante la gara, prima dell’apertura della busta A, quindi oltre i termini prescritti per la presentazione del plico.
La censura va disattesa.

Al riguardo va osservato che il bando, pur richiedendo la cauzione provvisoria (art. 15), non spiegava tuttavia in quale busta andava inserita, limitandosi semplicemente a prescrivere che “in sede di offerta dovrà essere presentata una cauzione pari ad € 500,00”.
Per quanto l’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 (anch’esso richiamato dall’art. 15 del Bando) consideri tale garanzia un elemento di corredo dell’offerta, spetta comunque alla stazione appaltante, attraverso la lex specialis, fornire indicazioni chiare e precise su come confezionare il plico contenente offerta e documenti di corredo, evitando formulazioni ambigue e/o lacunose che possano poi ripercuotersi negativamente sugli offerenti attraverso la c.d. caccia agli errori.
Correttamente, pertanto, la stazione appaltante ha ammesso l’integrazione spontanea in sede di gara attraverso l’applicazione del dovere di soccorso, oggi ancora più vincolante dopo l’aggiunta, all’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, del comma 1-bis volto a disciplinare il principio di tassatività delle cause di esclusione

Passaggio tratto dalla sentenza   numero 213  del 13 marzo 2013 pronunciata dal Tar Marche, Ancona

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