venerdì 22 marzo 2013

avvalimento certificazione Soa_ l'obbligazione è di mettere a disposizione tutte le risorse e l'apparato organizzativo

l'art. 49 del D.Lgs. 2006 n. 163 prevede che il concorrente che intende soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto deve, tra l'altro, allegare "f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto";
l'art. 88 del D.P.R. 207/2010 specifica che "per la qualificazione in gara, il contratto di cui all'articolo 49, comma 2, lettera f), del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento".

Secondo la giurisprudenza, per vagliare l’ammissibilità dell’avvalimento occorre verificare, in conformità alle indicazioni desumibili dal citato art. 49, comma 2, lett. f), se il contratto individui in modo chiaro ed esaustivo la volontà dell'impresa ausiliaria di impegnarsi, la natura dell'impegno assunto e la sua durata per tutto il tempo dell'appalto, la concreta ed effettiva volontà di porre a disposizione della concorrente i requisiti considerati (Cons. St., sez. V, 15 novembre 2010 n. 8043).
Il concorrente ha, pertanto, l'onere di dimostrare che l'impresa ausiliaria si impegna non semplicemente a "prestargli" il requisito richiesto quale mera entità astratta, né a "prestargli" alcuni mezzi, ma che assume l'obbligazione di mettere a sua disposizione tutte le risorse e l'apparato organizzativo che hanno giustificato l'attribuzione di quella specifica qualificazione SOA (Consiglio di Stato, sez. V, 19 novembre 2012, n. 5853, 23 ottobre 2012, n. 5408; T.A.R. Trentino Alto Adige, sez. I, 5 dicembre 2012, n. 357).
Nel caso di specie con i contratti di avvalimento prodotti dalla Controinteressata Leonardo le imprese ausiliarie si sono impegnate a mettere a disposizione della stessa “i requisiti di gara espressi in premessa ovvero la qualificazione della categoria OG1 con classifica II nonché le procedure operative, l’esperienza tecnica e le risorse necessarie sia per le esigenze di gara che per le esigenze di contratto”; si sono impegnate, altresì, ad assumere direttamente tali obblighi nei confronti della stazione appaltante.
All’offerta, inoltre, sono state allegate le dichiarazioni delle imprese ausiliarie che, al punto 6), recano l’indicazione delle risorse messe a disposizione con indicazione della categoria, della classifica e dell’importo.
Come già evidenziato in sede cautelare non ha pregio, quindi, l'assunto della ricorrente, in quanto il contratto risponde a quanto richiesto dal Codice dei contratti e dal bando, comprendendo la messa a disposizione dell’ausiliata non solo della qualificazione ma di mezzi e risorse necessarie per far fronte all’appalto affidato

a cura di Sonia Lazzini

 sentenza  numero 255  del 20 febbraio 2013 pronunciata dal Tar Puglia, Bari

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