giovedì 14 febbraio 2013

riconducibilità unico centro decisionale dev’essere desunta da elementi sufficientemente apprezzabili

Il Collegio condivide il principio di diritto, enunciato in sede giurisprudenziale, per il quale, in assenza di situazioni di controllo societario ai sensi dell’art. 2359 c.c., ovvero di altri elementi attestanti un collegamento sostanziale tra soggetti giuridici distinti, non può dirsi comprovata l’esistenza di un unico centro decisionale.
Solo in presenza di concreti e apprezzabili elementi probatori di un collegamento sostanziale sorge l’onere, in capo all’amministrazione, di verificare se esso sia stato tale da alterare il normale, imparziale, concorrenziale meccanismo di gara.
La riconducibilità ad un unico centro decisionale dev’essere desunta da elementi sufficientemente apprezzabili sul piano giuridico-economico, afferenti agli assetti proprietari, alla composizione societaria, agli organi societari, agli oggetti sociali, elementi che dimostrino il collegamento sostanziale.

Nessuno di tali elementi é stato dedotto in impugnativa, né dimostrato, a supporto della tesi della ravvisabilità di un collegamento sostanziale tra il Consorzio Cons.Controinteressata e la GPL Costruzioni Generali.
La doglianza è argomentata sul raffronto degli elaborati grafici delle offerte dei due concorrenti, che presenterebbero alcune similitudini.
In realtà, anche in disparte la diversità delle due soluzioni progettuali, riconosciuta in impugnativa (pag. 21 del ricorso per motivi aggiunti), non appare condivisibile il postulato, sul quale la tesi impugnatoria è argomentata, ovverosia che l’esistenza di un collegamento sostanziale possa essere dimostrata sulla base di una mera similitudine grafica di alcuni elaborati di progetto.
Nel caso concreto, in applicazione del superiore principio di diritto, non essendo emersi concreti e oggettivi elementi probatori di un collegamento sostanziale e di una riconducibilità ad un centro decisionale unico, la determinazione di ammissione in gara dei concorrenti Cons.Controinteressata e GPL Costruzioni Generali non presenta i lamentati profili di illegittimità.



a cura di Sonia Lazzini

sentenza  numero 70  del 24 gennaio 2013 pronunciata dal Tar Marche, Ancona

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