lunedì 25 febbraio 2013

Divieto di doppia partecipazione_ in ati e come socio di una società consortile

il divieto di doppia partecipazione contenuto negli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs n. 163/2006 e richiamato nella lex specialis di gara, è espressione dei principi di par condicio e segretezza delle offerte,

essendo preordinato ad evitare che tra i partecipanti non sussista una relazione idonea a consentire un flusso informativo in merito alla formulazione dell’offerta, ovvero agli elementi valutativi della stessa.
Nella specie, è pacifico che l’Università di Cagliari abbia partecipato alla gara sia all’interno del raggruppamento con capogruppo RICORRENTE. , sia nell’ambito del raggruppamento con capofila la società consortile BETA, essendo titolare di quote di quest’ultima.

Orbene, la disciplina richiamata, che vieta la doppia partecipazione del medesimo operatore alla gara, è applicabile non solo al caso in cui il concorrente partecipi in raggruppamento ed in consorzio , bensì anche nel caso di specie, attesa la possibilità che le offerte potessero comunque essere conoscibili e/o condizionabili, stante la presenza contestuale dell’Università all’interno delle due compagini.
In altri termini, anche la doppia partecipazione effettuata nell’ambito di un raggruppamento e di una società consortile, di cui si è soci, concretizza il divieto di cui alla disposizione richiamata.
Per gli scopi perseguiti dalla norma, infatti, non è rilevante la distinzione tra consorzio semplice e società consortile atteso che, stante la loro comune finalità, si deve attribuire rilievo al dato sostanziale per cui le offerte risultano comunque riferibili al medesimo operatore ( l’Università di Cagliari in questo caso ).
Come affermato da questa Sezione, invero, entrambe le figure giuridiche sopra indicate si caratterizzano per avere la medesima finalità, e cioè quella di dare luogo ad un altro soggetto a cui affidare alcuni compiti della propria vita imprenditoriale.
E la scelta se procedere “con l’istituzione di un consorzio dotato di autonomia (di quell’autonomia che gli viene conferita) ma non di personalità giuridica, ovvero ricorrente 3nte una più compiuta figura soggettiva, la società consortile per azioni, dotata di propria personalità giuridica e capace di assumere in proprio obbligazioni, è una scelta operativa che non incide sulla natura consortile dell’ente, in quanto si tratta della stessa finalità giuridica del conferimento ad un organo terzo di alcune proprie facoltà imprenditoriali” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 ottobre 2009 n. 6335).
Ne consegue che la duplice partecipazione dell’Università di Cagliari al raggruppamento con capofila RICORRENTE. ed al raggruppamento capitanato da BETA, nella cui compagine sociale figura quale socio, è circostanza che giustifica il provvedimento espulsivo adottato dall’Amministrazione regionale

a cura di Sonia Lazzini

 decisione  numero 813 del 12 febbraio  2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

Nessun commento:

Posta un commento