lunedì 21 gennaio 2013

sentenza del 2001 sulla ratio dell'attuale art 48 cod contr_escussione cauzione provvisoria da sorteggio

La “Ratio” della previsione normativa circa la verifica a campione (ora art 48 cod contratti) , è quella di far sì che sia debellato, e comunque attenuato, il rischio per cui imprese, pur prive dei requisiti di idoneità normativamente previsti, prendano comunque parte alle procedure di affidamento magari al solo scopo di indirizzarne, in qualche misura gli esiti, così incidendo sul regolare andamento dell’attività amministrativa

il fatto stesso che ciascuno dei concorrenti si atteggi quale potenziale soggetto, sottoposto all’alea di esser sorteggiato, come tale chiamato a dimostrare l’effettiva titolarità dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara, è elemento che già di per sé dovrebbe contribuire a scongiurare una partecipazione alla gara in modo avventato e comunque poco medidato.

Va da sé, in tale contesto, che in tanto la norma in esame potrà avere effettiva, adeguata ed esaustiva attuazione, in quanto la veridicità delle dichiarazioni rese (data per acquisita nella fase iniziale relativa alla richiesta di partecipazione alla gara, salvo verifiche previste dalla legge) possa esser accertata ed acclarata dalla stazione appaltante, in sede di verifica a campione, (costituente una seconda fase prevista dal legislatore per limitare il fenomeno della partecipazione alla gara da parte di imprese prive dei requisiti di idoneità), sulla base dell’effettiva documentazione richiesta e non già sulla base di un‘ulteriore certificazione documentale, come tale suscettibile di nulla aggiungere e nulla togliere a quanto la stazione appaltante già non sapesse: con conseguente inutilità ed inoperatività della norma e della “ratio” alla medesima sottesa.
In altri termini, come esattamente osservato dalla difesa della Regione, il procedimento di cui al citato art. 10, comma 1 quater, L. 109/94 e s.m. si pone come ulteriore verifica della presenza effettiva dei requisiti di partecipazione delle imprese concorrenti e sorteggiate e, di conseguenza, richiede particolari certezze che possono verosimilmente essere eluse dall’applicazione della normativa sulla semplificazione: non possono quindi sorgere ragionevoli dubbi circa la specialità del procedimento di verifica introdotto dalla legge n. 415/98 e, conseguentemente sulla prevalenza della “lex specialis” e del bando rispetto alle disposizioni generali che la normativa sulla semplificazione amministrativa ha introdotto nell’ordinamento giuridico nazionale.


passaggio tratto dalla sentenza  numero 192 del 14 dicembre  2001 pronunciata dal Tar Valle d'Aosta, Aosta
<<In ogni caso, immune da vizi si appalesa il rilievo della P.A. secondo cui l’incameramento della cauzione provvisoria dell’importo di £. 122.500.000 costituita dall’Impresa Ricorrente s.p.a. mediante polizza fideiussoria assicurativa è da attribuirsi, in modo particolare, al fatto che “in seguito a verifica d’ufficio dei requisiti economico-finanziari, tecnico-organizzativi e di regolarità contributiva delle imprese sorteggiate, si rilevava che la documentazione presentata non è stata prodotta nella forma richiesta da questa amministrazione con la richiamata nota del 15/05/2000 .....”: a fronte, infatti, di una formale richiesta da parte della P.A. di produzione da parte dell’Impresa di dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dall’INAIL, dall’INPS e dalla Cassa Edile con esplicito riferimento alla data della gara (4.5.2000); di copie di bilanci (per il quinquennio 1994-1998) rilasciate ed autenticate dalla Camera di Commercio o dal Tribunale, comprensive di note integrative e di note di deposito; di dichiarazione sulla consistenza dell’organico; di riepilogativo attestante i versamenti effettuati a INPS, INAIL e Cassa Edile; di certificati di esecuzione lavori, nell’ultimo quinquennio, contenenti l’espressa dichiarazione della stazione appaltante che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito; di copie autentiche dei contratti di locazione finanziaria e di noleggio dell’attrezzatura tecnica e relative fatture per il quinquennio 94/98; ebbene, a fronte di siffatte specifiche richieste della stazione appaltante, la ricorrente impresa Ricorrente si limitava a produrre dichiarazione sostitutiva relativa alla posizione contributiva nei confronti dell’INPS, INAIL e Cassa Edile nonché dichiarazione sostitutiva relativa ad estratti dei bilanci, alla consistenza dell’organico nel quinquennio di riferimento, al riepilogativo annuale attestante i versamenti INPS, INAIL e Cassa Edile, ai certificati di buona esecuzione lavori nell’ultimo quinquennio nonché tabelle inerenti la cifra di affari in lavori e costo del personale: e cioè, in sostanza, documentazione effettivamente “incompleta e non conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente” (v. nota RAVA 24.8.2000) atteso che, come specificato con successiva nota 20.9.2000 diretta alla stessa Ricorrente, “le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate da Cassa Edile, INAIL e INPS sono fotocopie dichiarate conformi all’originale dall’Impresa e non secondo le modalità previste dall’art. 14, L. 15/68 e succ. mod., come richiesto esplicitamente dalla nota Prot. 14442/5 O.P. del 15.05.2000; sono indirizzate ad altri enti (o all’Impresa stessa); fanno riferimento a novembre e dicembre 1999 e non alla data della gara o alla data apposta sul modello di autocertificazione. I bilanci presentati sono copie estratte dal Registro degli Inventari, dichiarate conformi agli originali da codesta Impresa, mentre erano richieste copie rilasciate e autenticate dalla Camera di Commercio; inoltre non è stata allegata la relativa nota di deposito. I certificati di regolare esecuzione sono fotocopie semplici dichiarate conformi all’originale da codesta Impresa e non secondo le modalità previste dall’art. 14 L. 15/68 e succ. mod., come richiesto esplicitamente dalla nota Prot. 14442/5 O.P. del 15.5.2000”.
Il che rende condivisibile la linea difensiva della P.A. secondo cui, con particolare riferimento alla documentazione relativa ai bilanci, deve ritenersi che oltre a non essere state presentate le note di deposito (esplicitamente richieste), la documentazione prodotta dall’Impresa Ricorrente, lungi dall’essere quella depositata presso le sedi istituzionali ed opponibili a terzi, si appalesa ontologicamente e materialmente diversa da quella richiesta con la citata lettera del 15.5.2000 all’interno della verifica a campione, in quanto non vi è alcuna presunzione legale che consenta di ritenere l’identità tra il bilancio depositato presso il Tribunale o la Camera di Commercio e il bilancio trascritto nel libro degli inventari (in possesso della società ricorrente) tenuto ai sensi degli artt. 2215-2217 Cod. Civ. Con particolare riferimento, poi, agli attestati di regolarità contributiva, richiesti a conferma di quanto dichiarato sul modello di autocertificazione, rilasciati dall’INPS, dall’INAIL e dalla Cassa Edile temporalmente riferibili alla data della gara, è dato rinvenire una diversità formale e sostanziale della documentazione prodotta, tale da rendere la ricorrente inadempiente rispetto a quanto previsto dall’art. 10, comma 1 quater, della L. 109/94 e dalle disposizioni di bando di gara (g. 6): oltre a non esservi prova adeguata che gli enti in questione non rilascino attestazioni di regolarità contributiva alle imprese partecipanti a gare di appalti pubblici (ne è dimostrazione lo stesso svolgimento della gara e la partecipazione degli altri concor-renti) vi è la prova evidente, invece, dell’inadempienza dell’impresa ricorrente che si è limitata a trasmettere all’Amministrazione aggiudicatrice fotocopie, dichiarate conformi dalla stessa interessata, di dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalla Cassa Edile, dall’INAIL e dall’INPS, risalenti però ai mesi di novembre e dicembre 1999, e non già riferiti (come debitamente richiesto) alla data della gara e cioè al 4.5.2000.>>

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