L’articolo 75, comma 8 del codice dei contratti si limita infatti a sancire che << “l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario>> senza nulla imporre in merito ad un’eventuale validità temporale della fideiussione definitiva
Segnaliamo il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 925 dell’ 1 giugno 2011 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia
<<che, quanto all’ulteriore censura - con cui la ricorrente asserisce che nell’impegno fideiussorio prodotto dalle due controinteressate mancherebbe l’estensione della validità temporale dell’impegno stesso fino ai dodici mesi successivi alla data di ultimazione delle opere, e che per ciò stesso entrambe le imprese avrebbero dovuto essere escluse -,
è sufficiente osservare che né la legge ordinaria, né la legge di gara prevedono l’esclusione dalla procedura concorsuale per la mancata indicazione della durata della fideiussione da prestare, mancata indicazione che si configura come mera irregolarità:
l’art. 8, lett. b) del bando, infatti, prevede che “a norma dell’art. 75, VIII comma del DLgs n. 163/06 l’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 dello stesso DLgs n. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario”.
Laddove i richiamati art. 75, VIII comma e 113, II comma del DLgs n. 163/06 stabiliscono, rispettivamente, che “l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario”
e che “la garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante: previsioni, queste ultime, espressamente contenute negli impegni fideiussori prodotti dalle due imprese controinteressate;>>
Nessun commento:
Posta un commento