Art 48 codice dei contratti: legittima e doverosa applicazione (in caso di malafede) o meno (in caso di buona fede) della sanzione dell'incameramento della cauzione provvisoria nei confronti del concorrente sorteggiato, sprovvisto dei necessari requisiti speciali
Tecnicamente, dunque, la società ricorrente è risultata sprovvista della documentazione richiesta, in quanto il certificato prodotto non ha alcun valore legale e non può attestare alcunché, sicchè è come se non fosse stato prodotto.
Non conta solo, infatti, la falsità o meno delle attestazioni a sostegno della domanda di partecipazione, ma la loro stessa esistenza, e, nel caso di specie, l’aver allegato una dichiarazione di un soggetto non legittimato a renderla, equivale a non averla prodotta affatto
la sanzione dell'incameramento della cauzione, in sede di verifica ex art. 10, comma 1 quater L. 109/94 _ora art 48 codice dei contratti_, assumendo una funzione di garanzia riferita alla serietà e affidabilità dell'offerta, applicabile per il solo dato formale e obiettivo dell'inadempimento e restando quindi esclusa la necessità di indagini sull'elemento psicologico del concorrente per verificare se abbia o meno falsamente e coscientemente dichiarato il possesso dei requisiti di cui invece difettava: e ciò anche a tutela e salvaguardia del principio della par condicio dei partecipanti alla gara, principio che porta ad escludere che la P.A. possa esplicare ulteriori indagini, in sede di verifica ex ripetuto art. 1 comma 4 legge 109/94 e s.m., per stabilire se le dichiarazioni (incomplete e non conformi a quanto richiesto dalla normativa vigente) rese da alcuno dei concorrenti sorteggiati siano assistite da buona fede, oppure no: con conseguente applicazione (in caso di malafede) o meno (in caso di buona fede) della sanzione dell'incameramento della cauzione provvisoria nei confronti di detto concorrente sorteggiato.
A cura di Sonia Lazzini
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