mercoledì 12 dicembre 2012

Va annullata l'attestazione SOA rilasciata sulla base di falsa documentazione

la decadenza dell’attestazione consegua necessariamente all’accertamento della falsità oggettiva della documentazione sulla base della quale sia stata rilasciata.

Nel caso di specie, appare, quindi, corretto l’operato della Soa che ha proceduto ad annullare l’attestazione rilasciata sulla base di certificazioni comunque non corrispondenti di lavori effettuati, a prescindere dall’esame della imputabilità soggettiva alla impresa

Solo, nel successivo eventuale procedimento per la riattestazione, l’Autorità deve valutare l’effettiva riconducibilità soggettiva del falso all’impresa, rilevante sotto il profilo del mancato possesso del requisito di cui all’art 17 lettera m) del d.p.r. 34 del 2000, ora dell’art 78 del d.p.r. 207 del 2010, con richiamo all’art. 38 del d.lgs n. 163 del 2006, in particolare per quanto riguarda la fattispecie per cui è causa, all’art. 38 lettera m bis).

La non imputabilità della falsità all'impresa, che ha conseguito l'attestazione, acquista rilevanza, quindi, solo, ai fini del rilascio di una nuova attestazione, in quanto in caso di falso non imputabile, ai sensi dell'art. 17, lett. m), d.P.R. n. 34 del 2000, sussiste il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione (Consiglio Stato, sez. VI, 15 novembre 2010, n. 8054; Consiglio Stato, sez. VI, 08 luglio 2010 n. 4442). La perdita del requisito presuppone, invero, colpevolezza nella commissione del falso o almeno consapevolezza soggettiva in sede di utilizzazione dei certificati non veritieri. (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 15 dicembre 2010, n. 36747). Al fine dell'annullamento dell' attestazione di qualificazione, rileva, invece, solo il fatto oggettivo della falsità dei documenti sulla base dei quali è stata conseguita, indipendentemente da ogni ricerca sull'imputabilità soggettiva del falso.

L’attestazione deve, infatti, basarsi su documenti autentici, e non può rimanere in vita se basata su atti falsi, quali che siano i soggetti che hanno dato causa alla falsità.

Ne consegue che l'attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se in ipotesi la falsità non sia imputabile all'impresa che ha conseguito l'attestazione ( T.A.R. Roma Lazio sez. III, 21 ottobre 2011, n. 8128; Tar Lazio III n° 19214 del 2010; TAR Lazio III n° 10879 del 2009 ; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 15 gennaio 2008 , n. 197; TAR Lazio, RM, III, n. 18192 del 16.6.2010; CdS, VI, n. 515 del 4.2.2010).

Nel caso di specie, appare, quindi, corretto l’operato della Soa che ha proceduto ad annullare l’attestazione rilasciata sulla base di certificazioni comunque non corrispondenti di lavori effettuati, a prescindere dall’esame della imputabilità soggettiva alla impresa (esame effettuato successivamente dall’autorità di Vigilanza, peraltro, con esito negativo, ma non oggetto del presente ricorso ).

Tratto dalla sentenza numero 3766 del 26 aprile 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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