mercoledì 12 dicembre 2012

le imprese partecipanti obbligatoriamente devono enucleare gli oneri per la sicurezza

L’aggiudicazione risulta, altresì illegittima in considerazione della mancata indicazione nell’offerta dell’importo relativo agli oneri di sicurezza

Invero, l’art. 87, comma 4, del d.lgs 163/2006 impone, anche per gli appalti di servizi e forniture, la specifica indicazione nell’offerta economica di costi relativi alla sicurezza. In particolare, gli oneri di sicurezza – sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture – devono essere indicati dai soggetti partecipanti nelle rispettive offerte, con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità rispetto all’entità ed alle caratteristiche del servizio appaltato (cfr. da ultimo Cons. Stato 212/2002)

La mancanza di una specifica previsione sul tema in seno alla lex specialis non toglie che la disciplina legale contenuta nel citato art. 87 sia immediatamente precettiva e idonea ad eterointegrare le regole procedurali, imponendo agli offerenti di indicare separatamente i costi per la sicurezza sul lavoro (cfr. in termini Cons. Stato 4849/2010).

Né può venire in considerazione la circostanza di natura fattuale, e comunque opinabile, in base alla quale nello svolgimento dello specifico servizio l’esigenze di sicurezza sarebbero minime; la norma ha infatti carattere imperativo e impone alle imprese partecipanti l’enucleazione degli oneri preventivati per la sicurezza a prescindere dall’ammontare, esiguo o meno, degli stessi in quanto la predetta omissione rende l’offerta incompleta sotto un profilo particolarmente rilevante alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti.


A cura di Sonia Lazzini

sentenza numero 696 del 18 aprile 2012 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce

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