mercoledì 12 dicembre 2012

obbligo di soa per gli appalti di lavori_sufficiente per la dimostrazione dei requisiti speciali

A norma dell’art. 60 D.P.R. n. 207/2010 e della superiore disposizione di cui all’art. 40 D.Lgs. n. 163/2006, l'attestazione di qualificazione rilasciata dalle società organismi di attestazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.

In termini generali, se ne inferisce non solo che le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con altre modalità, procedure o contenuti, come lo stesso art. 60 prevede, ma, specularmente, che esse non sono titolari di alcun potere valutativo in ordine alla verifica dei requisiti di qualificazione, riservata alle SOA.

Con specifico riferimento al possesso della certificazione di qualità aziendale, la riserva in favore delle SOA è confermata dal terzo comma dell’art. 63 D.P.R. n. 207/2010, dovendosi escludere che la verifica circa la provenienza della certificazione medesima da organismi accreditati possa essere autonomamente effettuata, in difetto di attestazione, dalla stazione appaltante.

Discostandosi dalla sommaria delibazione di fondatezza del gravame, espressa in esito alla precedente camera di consiglio del 14 marzo 2012, ritiene pertanto il collegio che il Comune resistente, una volta accertato in capo alla società Ricorrente il possesso della sola certificazione di qualità, del tutto legittimamente ne abbia disposto l’esclusione, a ciò essendo vincolata dalla mancanza dell’attestazione e dalla impossibilità di surrogarsi nelle valutazioni riservate agli organismi di attestazione (per fattispecie analoga alla presente, cfr., in motivazione, Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7004);


né vi è luogo per invocare il potere di soccorso della stazione appaltante che, nella specie, si sarebbe risolto nel consentire l’inammissibile integrazione di un requisito (non formale, ma, per le ragioni viste, sostanziale) di partecipazione in epoca successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in patente violazione della par condicio fra i concorrenti. In chiave sistematica, la ragionevolezza della conclusione è confermata, del resto, dalla circostanza che la disciplina del rilascio delle attestazioni di qualificazione consente la presentazione delle richieste di rinnovo con ampio anticipo rispetto alla loro scadenza di validità (si veda in proposito l’art. 76 del D.P.R. n. 207/2010 cit.), permettendo alle imprese interessate di non incorrere in soluzioni di continuità nel possesso delle attestazioni stesse.

A cura di Sonia Lazzini

sentenza numero 781 del 19 aprile 2012 pronunciata dal Tar Toscana, Firenze

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