per la risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi è indispensabile, oltre all'esistenza di un evento dannoso e di un atto amministrativo illegittimo, l'accertamento anche e quanto meno del dolo o della colpa della pubblica amministrazione,
da apprezzare in relazione alle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione cui deve ispirarsi l'esercizio della funzione ammini-strativa; l'ingiustizia non può dunque considerarsi “in re ipsa” nella sola illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, sicchè il giudice deve, in ordine successivo:
a) in primo luogo, accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) stabilire, poi, se l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo);
c) accertare, inoltre, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della p.a.;
d) accertare, infine, se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della p.a., non soltanto sulla base del dato oggettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo, ma anche sulla base del requisito soggettivo del dolo o della colpa, configurabile qualora l'atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, alle quali deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministrativa e che costituiscono limiti esterni alla discrezionalità amministrativa
a cura di Sonia Lazzini
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