La necessità di produrre la dichiarazione in ordine ai requisiti di ordine generale trova fonte in norma inderogabile dell’ordinamento,
con la conseguenza che, qualora la dichiarazione sia omessa o sia incompleta, è del tutto legittima l’esclusione dalla gara del soggetto che non ha reso le dovute dichiarazioni (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1° aprile 2011, n. 2068; 3862; sez. V, 21 novembre 2011, n. 6136; 21 ottobre 2011, n. 5638; 24 marzo 2011, n. 1782; 25 gennaio 2011, n. 513).
Né può ritenersi escluso tale obbligo per la carica di vicepresidente, la cui funzione si espleta occasionalmente, atteso che ciò che conta è la titolarità del potere e non anche il suo esercizio, in particolar modo quando il soggetto investito della funzione vicaria sia abilitato a sostituire il titolare del potere di rappresentanza in qualsiasi momento della vita sociale e per qualsiasi atto, senza necessità di intermediazione di autorizzazione o investitura ulteriore.
Alla stregua di tali principi non è contestabile che ricorresse l’obbligo di dichiarazione del pregiudizio penale per gli amministratori delegati e vicepresidenti su menzionati, cessati dalla carica nel triennio precedente.
L’obbligo di dichiarazione sussisteva anche per il presidente del consiglio di amministrazione della Ricorrente 3 s.p.a., cessato per decesso.
Come evidenziato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con parere n. 75 del 6 marzo 2008, per i defunti la dichiarazione va resa dal legale rappresentante pro tempore (cfr. Cons. Stato, sezione V, n. 7244 del 2009; n. 6114 del 2009).
La omissione della dichiarazione del pregiudizio penale, peraltro insuscettibile di integrazione postuma, in quanto prevista da norma imperativa, attesa la sua funzione di consentire all’amministrazione di verificare ex ante il possesso dei requisiti di moralità richiesti, nonché per il rispetto della par condicio dei concorrenti, comporta l’esclusione dalla gara dell’impresa che non abbia reso la dichiarazione.
D’altra parte, la pretesa integrazione non sarebbe possibile, in quanto la dichiarazione, per come formulata, è riferibile solamente al dichiarante, mancando un qualunque riferimento ai soggetti cessati dalla carica
Né la fattispecie potrebbe assimilarsi, come adduce la ricorrente, a quella oggetto della sentenza n. 7524 del 2010 – precedente peraltro isolato, in disparte la circostanza che nemmeno in corso di causa è stata resa dichiarazione o prodotta documentazione relativamente ai requisiti di ordine generale per i soggetti per i quali è stata omessa la dichiarazione
A cura di Sonia Lazzini
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