giovedì 20 dicembre 2012

offerta Consorzio non può risultare caratterizzata da sua assoluta indeterminatezza

il soggetto che intenda partecipare alla gara per l’affidamento di un appalto pubblico deve indicare la ripartizione dei servizi e delle attività oggetto di gara fra le singole imprese affidatarie per consentire all'Amministrazione di verificare se le imprese esecutrici finali delle lavorazioni siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle stesse.

Né a conclusioni diverse può giungersi in relazione alla circostanza per cui l’offerta sia stata presentata da un consorzio di cooperative.
Ed infatti, se per un verso (ed in via di principio) deve confermarsi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'indicazione delle parti di servizio che saranno assunte da ciascuna delle imprese raggruppate deve essere espressa solo qualora il raggruppamento sia di tipo verticale, e non pure nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale (caratterizzato cioè da una distribuzione meramente quantitativa delle parti del servizio, nel quale tutte le imprese sono responsabili dell'intero in solido), deve tuttavia ritenersi che l'offerta formulata da un Consorzio - per le modalità concrete della sua struttura – non può risultare caratterizzata da sua assoluta indeterminatezza.

Il Consiglio di Stato ha, infatti, chiarito (cfr per tutte, sez. VI, 4/5/2009, n. 2783), con condivisibile argomentazione “che la validità del richiamato orientamento giurisprudenziale resta ferma nel caso in cui le imprese costituite in A.T.I. orizzontale provvedano esse stesse all'esecuzione delle parti del servizio indicate in sede di dichiarazione … laddove invece, nel caso in cui tali imprese costituiscano soggetti “di secondo grado” i quali commetteranno la gestione effettiva dell'appalto a proprie partecipanti, si riespande in tutta la sua pienezza l'esigenza per la stazione appaltante di avere adeguata contezza in ordine ai soggetti che effettivamente eseguiranno le lavorazioni (ed alle relative ripartizioni di compiti), anche ai fini delle necessarie verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara d'appalto, nonché in ordine alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell'ordine pubblico, quello economico, nonché della moralità.
Si è del resto osservato in giurisprudenza che la possibilità normativamente sancita per cui un consorzio rappresenti un centro autonomo di responsabilità e di imputazioni delle attività svolte, non implica ex se che la stessa unitarietà debba valere nei casi in cui il consorzio non venga in rilievo, ai fini della singola gara, quale centro autonomo di imputazione (e quale diretto esecutore delle lavorazioni), bensì per la qualità dei soggetti che vi partecipano (in tal senso: Cons. Stato, Sez. IV, sent. 27 giugno 2007, n. 3765). L'esigenza conoscitiva in questione non può in alcun modo ritenersi superabile in considerazione del carattere orizzontale del raggruppamento di che trattasi, ovvero dell'identificabilità in ultima analisi di un soggetto responsabile 'a monte' per ciascuna parte del servizio da gestire”.
Il supremo Consesso di giustizia amministrativa ha, in proposito, osservato che l'obiettiva frammentazione degli affidamenti e sub-affidamenti disposti dal consorzio di cooperative in caso di aggiudicazione, renderebbero sostanzialmente indeterminabili a priori per la stazione appaltante i soggetti cui sarebbe stata in concreto demandata ogni singola parte del servizio (con conseguente impossibilità di verificare in via preliminare il possesso dei richiamati requisiti, senza che a tanto possa supplire la individuabilità di un “responsabile di ultima istanza”).
Il richiamato stato di indeterminatezza si presenta con tanta maggiore evidenza nel caso in cui il consorzio di cooperative intenda affidare in concreto le lavorazioni ad altri soggetti “di secondo grado” (sue consorziate), anche per tale via rendendo sostanzialmente impossibile per l'Amministrazione aggiudicatrice l'individuazione ex ante del soggetto che avrebbe infine svolto nel concreto la singola lavorazione.
Alla stregua di quanto argomentato, il Collegio ritiene che il soggetto ricorrente avrebbe dovuto indicare le quote di servizio ripartite all'interno del Consorzio tra le imprese consorziate al fine evitare l’assoluta indeterminatezza del contenuto dell'offerta che sarebbe stata successivamente presentata



a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenzaa  numero 10442 del  14 dicembre  2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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