giovedì 20 dicembre 2012

non è causa di esclusione indicare oggetto gara sul plico e non sulle singole buste

Posto che non è contestato che l’oggetto della gara è stato comunque indicato sul plico contenente le buste e che è del pari provato, in via documentale, sulla base dei verbali di gara, che le buste in questione erano integre, non si vede quale lesione del principio di segretezza delle offerte - sul quale il patrono dell’amministrazione appellante ha insistito in sede di discussione all’udienza camerale - a causa della mancata indicazione su di esse dell’oggetto della gara.
Detta indicazione ha all’evidenza lo scopo di facilitare la riconduzione dell’offerta alla specifica gara laddove, come dichiarato dal Comune di Frignano, questa si inserisca nell’ambito di un programma di opere pubbliche più ampio e di conseguenti altre procedure di gara di lavori pubblici celebratesi contestualmente, ma la stessa amministrazione appellante non si cura di precisare quale concreta utilità abbia la ripetizione sulle singole buste l’indicazione già contenuta sul plico nel quale queste sono inserite.
Né tanto meno è dato evincere come da tale omessa indicazione siano compromesse le imperative esigenze di certezza “sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta” enunciate dal più volte menzionato comma 1-bis dell’art. 46 del codice dei contratti pubblici.
Cosicché bene ha fatto il TAR a ravvisare il contrasto della clausola del disciplinare qui contestata con tale disposizione di legge.



a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione  numero 6394 del  13 dicembre  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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